Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6092 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6092 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUSA ENRICO N. IL 25/06/1968
avverso la sentenza n. 819/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

..
I

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 marzo
2013 con la quale veniva confermata quella resa il 14.2.2011 dal
Tribunale della stessa sedek, con essa i la sua condanna alla pena di
mesi tre di arresto perché riconosciuto colpevole del reato di cui
all’art. 9 co. 1 L. 1423/1956, per non aver osservato, in quanto
sottoposto a misura di prevenzione, la prescrizione di non
allontanarsi da casa nelle ore notturne, propone ricorso per
cassazione Brusa Enrico, assistito dal difensore di fiducia, il quale
nel suo interesse ne chiede l’annullamento perché viziata, a suo
avviso, da difetto della motivazione.
Denuncia in particolare la difesa ricorrente che non ha valutato né
argomentato il giudice territoriale in ordine alla modestia del ritardo
nel rientro a casa, all’elemento psicologico del reato, né alla
ricorrenza in concreto di una causa di forza maggiore, soprattutto in
riferimento al traffico cittadino. Si duole altresì la difesa istante
della motivazione posta a sostegno del diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le doglianze innanzi riassunte si appalesano all’evidenza per la loro
genericità, in quanto volte ad una valutazione alternativa delle
emergenze di causa, peraltro ripetitiva delle censure proposte in
appello ed in quella fase motivatamente confutate dal giudice di
secondo grado.
Il ritardo di oltre un’ora è stato, correttamente sul piano logico,
ritenuto apprezzabile ai fini di causa, la censura circa l’elemento
psicologico del reato e quanto alla causa di forza maggiore non è
stata proposta con i motivi di appello e comunque si appalesa del
tutto aspecifica (la contravvenzione contestata è tra l’altro punita
anche a titolo di colpa), sul diniego delle attenuanti generiche la
corte di merito ha valorizzato in senso negativo per l’imputato i
numerosissimi precedenti anche per fatti gravi.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il Pr sidente
Il consigliere relatore

P. Q. M.

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