Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 609 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 609 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINA PASQUALINO N. IL 23/04/1965
avverso la sentenza n. 5289/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 9 novembre 2009 del Tribunale di Firenze, riformata dalla
Corte d’appello di Firenze con la sentenza impugnata solo in punto di pena,

documentale semplice ed inosservanza degli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 3
e 49 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, perché quale amministratore, unico socio e
liquidatore della società “Il gatto s.r.l.”, dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Firenze in data 11 ottobre 2006, ometteva di tenere dal 2006 i libri e
le altre scritture contabili prescritte dalla legge, le teneva in precedenza in
maniera largamente incompleta ed ometteva completamente di redigere il libro
degli inventari, nonché contravveniva all’obbligo di presentarsi tempestivamente
al curatore, di consegnare il bilancio e le altre scritture contabili, tanto che se ne
doveva ordinare l’accompagnamento coattivo.
2.

Propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, avv. Marco

Passagnoli, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 606, lettera
B ed E, in relazione agli artt. 217 e 224 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in
relazione alla bancarotta, ritenendo illogica la motivazione della sentenza,
laddove da una parte attribuisce all’imputato l’onere della prova del perché non
abbia tenuto le scritture contabili e dall’altra desume l’omessa tenuta delle
scritture dalla mancata consegna al curatore. Inoltre viene censurata la
genericità della motivazione, laddove si limita a richiamare le dichiarazioni del
curatore, senza precisare quali fossero i documenti consegnati e quelli da
consegnare e quali di questi fossero obbligatori.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 606,
lettera E, per mancanza di motivazione in relazione al reato di cui all’articolo 220
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Nei motivi di appello era stato dedotto il difetto
di accertamento in ordine all’elemento soggettivo del reato, ma la decisione di
secondo grado non affronta in alcun modo l’argomento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dell’imputato va rigettato.

2

Spina Pasqualino era condannato alla pena di giustizia per i delitti di bancarotta

1.1 Quanto al primo motivo, riguardante la motivazione in ordine al delitto di
bancarotta documentale semplice, sotto il profilo della illogicità in ordine alla
esistenza di ulteriori scritture contabili non consegnate al curatore, la sentenza
precisa che fu lo stesso imputato ad impegnarsi a consegnare le scritture
mancanti, in tal modo riconoscendo che queste esistevano o dovevano esistere;
egli, prima quale amministratore e poi quale liquidatore della società, era tenuto
a tenere e custodire le scritture fino alla cancellazione della società dal registro

poi dimenticarsi che il delitto di bancarotta semplice è reato di pericolo presunto
che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del
patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità
di consentire ai creditori l’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla
quale possano soddisfarsi, per cui, consistendo nel mero inadempimento di un
precetto formale (il comportamento imposto all’imprenditore dall’art. 2214 cod.
civ.) – integra un reato di mera condotta, che si realizza anche quando non si
verifichi, in concreto, danno per i creditori (Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011,
Gaiero, Rv. 250407).
2. Anche il secondo motivo è infondato, poiché la censura proposta con i motivi
di appello in ordine al dolo del delitto di cui all’art. 220 del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267 è specificamente affrontata nella sentenza impugnata, secondo la quale lo
Spina ben sapeva che la società era fallita per la sequela di raccomandate che il
curatore gli inviò, fino a che non fu disposto l’accompagnamento coattivo per
farlo presentare per consegnare il bilancio e le scritture contabili.
3. In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

delle imprese (Sez. 5, n. 35168 del 11/07/2005, Scoyni, Rv. 232572). Non può

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