Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6089 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6089 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHAZAOUI SALAH N. IL 11/02/1988
avverso l’ordinanza n. 53/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 14 gennaio 2013, il Magistrato di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di Ghazaoui Salah volta a ottenere la revoca dell’espulsione ex art. 16 comma quinto D.
L.vo 286/1998, per intempestività.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito, sviluppandosi in modo generico e non coordinato con il testo del provvedimento gravato. Trattasi con evidenza di operazione del tutto preclusa avanti a questa Corte di legittimità. Le argomentazioni difensive non tengono
per vero conto del fatto che il giudicante ha dichiarato l’inammissibilità della opposizione per essere stata proposta fuori termine.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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DEPOSITATA

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Sezione VII Penaie I

ricorso per cassazione Ghazaoui Salah chiedendone l’annullamento.

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