Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6086 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6086 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASSANELLI GIULIO N. IL 11/01/1964
avverso la sentenza n. 2171/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 5 giugno 2012, la Corte di Assise di Appello
di Bari, in parziale riforma della sentenza 19 febbraio 2008 del Giudice dell’Udienza
preliminare del Tribunale di Trani, riduceva la pena inflitta a Cassanelli Giulio, imputato del reato di maltrattamenti, alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il gravame, si sviluppa in modo generico, assertivo, non
concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato, limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio
chiarite violazioni di legge e ai principi in tema di motivazione. Non si comprende
peraltro per quale motivo il dolo d’impeto degli atti di maltrattamento, come argomentato dal ricorrente, dovrebbe poter escludere il reato di maltrattamenti quando,
come motivato dal giudice, ben possono realizzare la fattispecie di cui all’art. 572
cod. pen. più atti che consumati nel tempo anche con dolo d’impeto realizzino nel
loro insieme il reato in parola.
Ai sensi dell’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve
(inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591
comma 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità
dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod.
proc. pen. Come costantemente affermato da questa Corte (ex ceteris, Cass., Sez.
6, 30 ottobre 2008, n. 47414, rv. 242129, Arruzzoli e altri; n. 4641 del 1992, rv.
190733; n. 8596 del 2001, rv. 219087; n. 8863 del 2003, rv. 224115), in materia
di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art.
581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Cassanelli Giulio — RG: 1984/13, RU: 146;

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tempestivo ricorso per cassazione Cassanelli Giulio chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille~~ents*, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille~») in

IL PRESIDENTE

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