Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6084 del 05/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6084 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) COSTA CARLO N. IL 23/11/1984
avverso la sentenza n. 5188/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVAN

Data Udienza: 05/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 23 giugno 2010 dal locale Tribunale, appellata da COSTA Carlo, dichiarato responsabile del delitto di violenza privata, commesso il 12 aprile 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sulla valutazione delle emergenze processuali.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito e già
adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, le pronunce dei giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato
che la prova del fatto ascritto all’imputato riposava oltre sulla testimonianza della persona offesa,
in quella di un teste estraneo e non condizionato dai rapporti con l’imputato, che aveva visto il
COSTA aprire la portiera dell’auto e prendere per i capelli la madre strattonandola fino a farla
scendere dal veicolo.
La ricostruzione proposta dal prevenuto è alternativa a quella accreditata dai giudici del merito
con motivazione che non presta il fianco a censure di manifesta illogicità
La sentenza impugnata non è quindi sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione non
deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come nel
caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto
decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logica:
insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2012.

1. “4

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