Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6083 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6083 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZINI VLADIMIRO N. IL 12/04/1952
avverso l’ordinanza n. 49/2012 TRIBUNALE di CREMA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima

Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 12 aprile 1952, il Tribunale di Crema rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Mazzini Valdimiro volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in
relazione alle condanne ivi indicate.
2. — Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricor-

bilità del gravame ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 primo lett. c) stesso codice.
3. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

Il Pr sidente

rente senza però provvedere a depositare i motivi incorrendo così nella inammissi-

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