Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6082 del 15/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6082 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN AHMED MOHAMED N. IL 28/01/1993
avverso la sentenza n. 485/2012 TRIBUNALE di SANREMO, del
05/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 5 settembre 2012, il Tribunale di applicava a
Ben Amed Mohamed, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia per il
reato di cui all’art. 13 comma 13 D.L.vo n. 286/98.
2. — Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato per mancata applicazione rilevando che il giudice avrebbe dovuto assolvere il prefato non

UE.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, devono escludersi ricadute sulla fattispecie in esame, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE e della sopravvenuta decisione della
Corte di giustizia U.E., 28/04/ 2011, El Dridi, nel senso prospettato dal ricorrente,
pur alla luce di tale ultima decisione che ha affermato che ai giudici penali degli
Stati della Unione spetta disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n.

286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, tenendo anche debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte
delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. E’ stato rilevato che l’unico
profilo di contrasto della fattispecie in contestazione con le disposizioni della direttiva rimpatri in astratto ipotizzabile è quello relativo alla durata del divieto di reingresso alla luce dell’art. 11 paragrafo 2 della direttiva stessa, laddove prevede che

“la durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte
le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni; può
comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una
grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale”.
La durata del divieto superiore a cinque anni previsto dalla normativa interna è in
via generale incompatibile con siffatta disposizione, tanto che tra le modifiche introdotte dalla legge n. 129 del 2011, al fine di adeguare la disciplina interna alla direttiva europea, è stato previsto al comma 14 dell’art. 13 T.U. imm. che il divieto di
reingresso di cui al precedente comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque anni, fatti salvi casi specificamente indicati. Pertanto
l’art. 13 nella parte in cui fissa in dieci anni la durata del divieto di reingresso nel
territorio dello Stato per lo straniero che ne sia stato espulso – contrasta con la di-

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Ben Amed Mohamed — RG: 1871/13, RU: 142;

IIL

essendo il reato ascritto previsto dalla legge come reato per contrasto la direttiva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

rettiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del consiglio, che ha acquisito diretta efficacia nell’ordinamento nazionale a partire dal 24 dicembre 2010, secondo cui
la durata del divieto di ingresso non può superare i cinque anni. Nel caso di specie,
il ricorrente ha fatto rientro nel nostro territorio dopo otto mesi dall’intervenuta espulsione, con il che non può essere fondatamente sostenuto che si versi in un caso
di contrasto con la direttiva e di conseguente intervenuta abolitio criminis. Occorre
per vero osservare che prima della L. n. 189 del 2002 la normativa prevedeva la

del provvedimento di espulsione, per cinque e non per dieci anni. Sul tema rileva
comunque anche la più recente normativa comunitaria e la giurisprudenza formatasi nel suo alveo. Si veda in proposito Cass., Sez. 1, 20 ottobre 2011, n. 8181, rv.
252210, Sanchez Sanchez, e Sez. 1, 13 marzo 2012, n. 12220, rv. 252214, Zyba.
La massima estrapolata è la medesima: “Il rientro nel territorio dello Stato dello
straniero espulso che non abbia una speciale autorizzazione non è più previsto come reato, ove avvenga oltre il quinquennio dall’espulsione, perché la norma incriminatrice, ponendo un divieto di rientro per un decennio, deve essere disapplicata
per contrasto con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008
del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, che hanno acquistato efficacia
diretta e che prevedono che il divieto di reingresso non possa valere per un periodo
superiore a cinque anni – .

rftcnersi pertanto incontestabile che. nella peculiare fattisoecie sottoposta

è

all’esame del Collegio, la sentenza impugnata è esente da censure nella parte in cui
ha ritenuto che la condotta dell’imputato integrasse, anche sotto questo profilo, il
reato contestato.
4.

Ma dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la con-

danna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuaii e, in ma, R..cm4a =ik;
menti atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.500,00
(millecinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in
favore della Cassa delle Ammende.

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Ben Amed Mohamed — RG: 1871/13, RU: 142;

durata del divieto di rientro sul territorio nazionale, successivamente all’emissione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

Il Pre idente

‘gestensøM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA