Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6081 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6081 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LADISA NICOLA N. IL 10/09/1981
avverso la sentenza n. 850/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 15/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima
Sezione penale
Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 29 dicembre 2011, la Corte di Appello di Bari
In parziale riforma della sentenza 21 febbraio 2012 del Tribunale di Bari rideterminava la pena per Ladisa Nicola, imputato del reato di cui all’art. 9, comma secondo
L. 1423/56 a quella di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il gravame, si sviluppa in modo generico, assertivo, non
concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato, limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio
chiarite violazioni di legge in materia di errore di fatto (del tutto escluso dal giudice
della cognizione) e ai principi in tema di motivazione. Ai sensi dell’art. 581 comma
1, lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra
gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato,
tra gii altri, il disposto aeirart. Si cod. proc. pen. Come costantemente attermato
da questa corte (ex cetens, cass., sez. b, iO ottopre zuuts, n. 4/414, rv. Z41119,
Arruzzoii e aitri; n. 4641 dei 1992, rv.
19U/.3.5;
n. 8596 dei 20d1, rv. 2iguoi;
8863 del 2003, rv. 224115), in materia di impugnazioni, i’indiddzione di riludvi ye•-•n!r!e- noi ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. gen.. costituisce di
per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Ladisa Nicola — RG: 1868/13, RU: 141;
tempestivo ricorso per cassazione Ladisa Nicola chiedendone l’annullamento.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013
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