Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6080 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6080 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROTTAME FRANCESCO N. IL 08/08/1966
avverso la sentenza n. 1253/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima

Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 13 dicembre 2011, la Corte di Appello di Bari
rideterminava la pena per Rottame Francesco, imputato del reato di cui all’art. 9,
comma secondo L. 1423/56, a quella di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

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3.1 — fr-iYosserva c e il gravame, si sviluppa in mo o generico, assertivo, non
concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato, limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio
chiarite violazioni di legge e ai principi in tema di motivazione. Ai sensi dell’art. 581
comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod.
proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando
venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa Corte (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n.
47414, rv. 242129, Arruzzoli e altri; n. 4641 del 1992, rv. 190733; n. 8596 del

7nni

rv. 719nR7: n. RR63 del 2003. rv. 224115). in materia di imauanazioni.

l’indicazione di motivi aenerici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod.
proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al oaaamento delle spese orocessuali e. in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile li ricorso e condanna ii ricorrente ai

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spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013

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tempestivo ricorso per cassazione Rottame Francesco chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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