Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 608 del 25/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 608 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMONEA LUIGI N. IL 21/08/1958
avverso la sentenza n. 15914/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 25/09/2015

f

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Napoli ha confermato, quanto alla responsabilità penale,
la sentenza del Tribunale di Noia, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena
di otto mesi di arresto ed euro 6800,00 di ammenda, per i reati di cui agli articoli 44,
comma 1, lettera b), 83, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, in qualità di
proprietario-committente, realizzato in assenza del permesso di costruire una tettoia
con struttura portante costituita da pilastri e trave e coperta di tegole, per una superficie

competente prima dell’inizio dei lavori (nell’agosto 2008). La Corte distrettuale ha
rideterminato la pena in due mesi di arresto ed euro 6800,00 di ammenda.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, rilevando l’erronea applicazione della legge penale e l’insufficiente
motivazione circa la prova del fatto che lo stesso imputato fosse il committente dei
lavori, che sarebbe stata desunta dalla sola circostanza che egli era il proprietario del
fondo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non formula censure relative a lacune o vizi logici della motivazione
della sentenza impugnata, limitandosi a genericamente contestare nel merito la
responsabilità penale, sulla base della mera asserzione secondo cui la prova del fatto
che l’imputato fosse committente dei lavori sarebbe stata desunta semplicemente dalla
sua qualità di proprietario.
Si tratta, del resto, di un’ipotesi ricostruttiva puntualmente smentita, con
conforme valutazione dei giudici di primo e secondo grado, i quali hanno evidenziato
che l’imputato non solo era proprietario dell’immobile ove erano stati eseguiti lavori,
ma viveva sui posto ed aveva richiesto la sanatoria delle opere, non avendo, peraltro,
allegato alcun elemento specifico a sostegno dell’esclusione della sua qualità di
committente.
Quanto alla prescrizione dei reati (contestati come commessi nell’agosto 2008),
è sufficiente qui rilevare che la stessa non era maturata prima della pronuncia della
sentenza impugnata; ai cinque anni di termine complessivo applicabili ai sensi degli artt.
157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono infatti essere sommati
dieci mesi e ventidue giorni di sospensione della prescrizione – come già rilevato dalla
Corte d’appello – giungendosi così alla data del 23 giugno 2014, successiva alla
pronuncia della sentenza impugnata. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello

di 6,70 m 2 , in zona sismica, senza deposito degli atti presso lo Sportello unico

in esame, trova dunque applicazione il principio, costantemente enunciato dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo culla possibilità di rilevare e dichiarare le cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è
preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o
alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008,
n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).

conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2015.

4. — Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto

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