Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 608 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 608 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PASQUALE FRANCESCO N. IL 13/12/1979
avverso la sentenza n. 2045/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
era e in person
che ha concluso per

Udito, per a parte civile, l’Avv
Uditi ifensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, che ha chiesto annullarsi senza rinvio
la sentenza impugnata per tardività della querela,
udito l’avv. C. Passero difensore dell’imputato ,che, chiedendo l’accoglimento del ricorso, si è
associato alla richiesta del PG.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce violazione di legge e vizio
dell’apparato motivazionale con particolare riferimento all’articolo 612 comma primo cp,
all’articolo 124 comma primo cp, all’articolo 529 cpp.
Invero il giudice di appello, riqualificando il reato da minaccia aggravata a minaccia semplice,
ha ritenuto tuttavia che l’azione penale fosse procedibile in quanto in atti esisterebbe valida
querela.
2.1. In realtà, poiché i fatti addebitati all’imputato risalirebbero all’estate 2007, la
querela deve ritenersi tardiva, in quanto essa fu proposta solo nel giugno del 2008. Ne
consegue la improcedibilità dell’azione penale e -quindi- l’annullamento della sentenza
impugnata.
3. Con altro motivo, deduce violazione di legge e ancora vizio di motivazione in ordine
al primo comma dell’articolo 597 del codice di rito, in quanto al giudice era stato richiesto di
pronunciarsi sulla insussistenza del vincolo della continuazione con la contravvenzione di cui
all’articolo 660 cp. Sul punto manca qualsiasi motivazione, anche in considerazione del fatto
che, per quel che riguarda la contravvenzione appena indicata, è intervenuta oblazione, la
quale non sta affatto a significare ammissione di responsabilità.
4. Con la terza censura, si deduce violazione degli articoli 74 ss cpp, atteso che la
costituzione di parte civile deve ritenersi illegittima per i motivi sopra indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

La prima censura è fondata; le altre restano assorbite.

2. Quanto al tempus delicti, il capo di imputazione reca “accertato…!! 7.6.2008”.
Tuttavia si legge nella sentenza di primo grado (fol. 1) che i fatti sarebbero avvenuti tra il
giugno e il luglio 2007.
2.1. Ebbene, dall’esame degli atti -consentito e necessario in ragione della natura della
prima censura- si evidenzia che la querela fu proposta in data 11 giugno 2008 (cfr. fascicolo
“Procura della repubblica presso il tribunale di Canicattì” fol 7 (in nero), 5 (in rosso). Per
l’episodio riportato nel capo di imputazione, dunque, il termine per proporre querela era
ampiamente scaduto, essendo trascorsi 11 o 12 mesi.
A ben vedere, nella predetta querela si fa riferimento anche a un successivo episodio in data 6
giugno 2008, ma esso non risulta mai contestato all’imputato (non ve ne è traccia nel capo di
imputazione). Il Di Pasquale dunque non è mai stato chiamato a rispondere di esso e,
ovviamente, non ha avuto possibilità di difendersi.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Palermo, in parziale riforma
della pronuncia di primo grado, giudicando su appello dell’imputato Di Pasquale Francesco, ha
riqualificato il reato allo stesso ascritto come minaccia semplice, ai sensi dell’articolo 612
comma primo cp, e ha rideterminato la pena, concedendo il beneficio della non menzione e
riducendo inoltre l’importo del risarcimento del danno alla parte civile Adamo Valentina.

3. Consegue annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per le ragioni
evidenziate dal PG

PQM

i

annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché l’azione penale non poteva essere
esercitata per tardività della querela.

Così deciso in Roma in data 14 novembre 2013.-

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