Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6079 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6079 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO PAOLO N. IL 25/03/1974
avverso l’ordinanza n. 591/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 29 novembre 2012, il Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Marino Paolo volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il Giudice dell’esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle
norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7
aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.
e che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il
principio secondo cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4
marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995;
n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto
di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica od
all’analogia criminogena dei diversi fatti, (come l’indicato stato di tossicodipendenza, insufficiente a individuare di per sé solo una programmazione criminosa unitaria) indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di scelte
di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto criminoso, unitariamente concepito
e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali.
3.2 — Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare
una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto
tale, è insindacabile in sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato, nella
carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la
medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Marino Paolo — RG: 1823/13, RU: 138;

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ricorso per cassazione Marino Paolo chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. È stata evidenziata, oltre la non riconducibilità delle rapine, giusta la loro modalità esecutiva,
all’indicato stato di tossicodipendenza anche la carenza, più in generale, di elementi
concreti da cui desumere l’unicità progettuale delle condotte illecite perpetrate. Il
giudice ha dunque valutato in modo analitico il contenuto delle diverse sentenze indicate in ricorso pervenendo così alla conclusione, all’esito della compiuta disamina
delle stesse decisioni, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea appliostatività al riconoscimento della continuazione.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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