Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6078 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6078 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

Data Udienza: 15/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALEMI CARMELO N. IL 01/01/1969
avverso l’ordinanza n. 454/2011 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 22 ottobre 2012, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Catania rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Salemi Carmelo volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

tempestivo ricorso per cassazione Salemi Carmelo chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il Giudice dell’esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle
norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7
aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.
e che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazio-

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ni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il
principio secondo cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4
marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurímis Cass. n. 5518 del 1995;
n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto
di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica od
all’analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente
consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto
criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali.
3.2 — Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare
una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto
tale, è insindacabile in sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato, nella
carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la
medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione
dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. Sono stati
altresì evidenziati, tra l’altro, la non contiguità temporale dei fatti illeciti, la loro

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Salemi Carmelo — RG: 1807/13, RU: 135;

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

commissione in luoghi diversi e con sodali differenti, la loro disomogeneità, la
commissione di alcuni fatti dopo un lungo periodo di carcerazione, oltre alla carenza, più in generale, di elementi concreti da cui desumere l’unicità progettuale delle
condotte illecite perpetrate. È peraltro irrilevante il richiamo del ricorrente alle dichiarazioni dei collaboranti, posto che non è qui in discussione la riferibilità dei fatti
a questo o a quel clan, quanto la preventiva programmazione dei reati, rimasta se-

Il giudice ha dunque valutato in modo analitico il contenuto delle diverse sentenze indicate in ricorso pervenendo così alla conclusione, all’esito della compiuta
disamina delle stesse decisioni, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, della sussistenza di una non superabile ostatività al riconoscimento della continuazione.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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condo il giudice dell’esecuzione, non dimostrata,

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