Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6077 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6077 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIDOTI SEBASTIANO N. IL 16/05/1961
avverso la sentenza n. 257/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

,

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 11 aprile 2012, la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza 26 maggio 2010 del Tribunale di Patti che aveva dichiarato Sidoti Sebastiano responsabile del reato di cui all’art. 9 L. 1423/56 condannandolo alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al rilievo difensivo circa la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’agente di PS, ai sensi dell’art. 62 cod. proc. pen., nel punto in cui sono state riferite
le dichiarazioni dell’imputato, occorre rilevare che il giudice ha valorizzato il fatto riferito in sé della non corresponsione, pacifica, della cauzione da parte del prefato.
Peraltro la Corte rimarca che è lo stesso Sidoti che fonda la richiesta di valorizzazione della scriminante della propria indigenza sul presupposto del mancato paga-

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mento oltre che sulla base delle dichiarazioni del padre.
Parimenti inammissibile è la censura che attiene al riconoscimento della impossibilità di adempiere posto che il ricorrente non ha provato che l’impedimento sia
assoluto e non meramente temporaneo.

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4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsWconsegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Sidoti Sebastiano — RG: 1796/13, RU: 133;

A

tempestivo ricorso per cassazione Sidoti Sebastiano chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

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