Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6075 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6075 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORTELLI PAOLO N. IL 07/10/1968
avverso l’ordinanza n. 3/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
ALESSANDRIA, del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 6 dicembre 2012, il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria rigettava l’istanza di revoca proposta nell’interesse di Portelli
Paolo volta a ottenere la remissione del debito ai sensi dell’art. 56 L. 26 luglio
1975, n. 354 relativamente all’importo indicato nell’istanza medesima.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il gravame, si sviluppa in modo generico, assertivo, non
concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato, limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio
chiarite violazioni di legge e ai principi in tema di motivazione. Ai sensi dell’art. 581
comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod.
proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando
venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa Corte (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n.
47414, rv. 242129, Arruzzoli e altri; n. 4641 del 1992, rv. 190733; n. 8596 del
2001, rv. 219087; n. 8863 del 2003, rv. 224115), in materia di impugnazioni,
l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod.
proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame. Il
provvedimento gravato peraltro mette in chiara evidenza che la remissione del debito non ha per oggetto spese giudiziarie e a nulla può rilevare la circostanza che il
ricorrente sia un collaboratore di giustizia.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Portelli Paolo — RG: 1782/13, RU: 131;

ricorso per cassazione Portelli Paolo chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima

Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

Il Pr idente

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