Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6074 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6074 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMMARATA PINO N. IL 16/04/1953
avverso l’ordinanza n. 2492/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
MACERATA, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 4 ottobre 2012, il Magistrato di Sorveglianza di Macerata rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Cammarata Pino di
remissione del debito ai sensi dell’art. 56 L. 26 luglio 1975, n. 354 relativamente
all’importo meglio indicato nella medesima istanza.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissi-

2. — Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente senza però provvedere a depositare i motivi incorrendo così nella inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 primo lett. c) stesso codice.
3. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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Il Previdente

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