Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6073 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6073 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUDECEK JIRI N. IL 02/06/1981
avverso l’ordinanza n. 118/2012 TRIBUNALE di LIVORNO, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 15/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 15 novembre 2012, il Tribunale di Livorno rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Hudecek Jiri volta a ottenere la declaratoria di non esecutività ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. della sentenza indicata per nullità della notifica dell’estratto contumaciale.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il ricorso contiene per vero la reiterazione di censure in ordine alle quali il
giudice di merito ha già adeguatamente risposto. È stato per vero rilevato come le
notifiche al prefato risultino regolari in quanto effettuate presso il domicilio eletto ai
sensi dell’art. 156 comma quarto cod. proc. pen. non essendo stata a conoscenza
l’Autorità giudiziaria, all’epoca della notifica, dello stato detentivo del medesimo
Hudecek.
Va pertanto ravvisata non solo la reiterazione inammissibile di argomentazioni
fattuali non proponibili in questa sede di legittimità stante la valutazione argomentata del giudice della cognizione, ma altresì la mancanza della reale correlazione tra
le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione davanti a questa Corte. Con il riproporre le doglianze già scrutinate il ricorrente non tiene inoltre conto che il sindacato di questo Supremo Collegio ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato — per espressa volontà del
legislatore — a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari
punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una rilettura degli
elementi di fatto posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (v. ex pluribus, Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2009, n.
19399, Fiozzi).
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Iludecek Jiri — RG: 1744/13, RU: 129;
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tempestivo ricorso per cassazione Hudecek Jiri chiedendone l’annullamento.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
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Il Pre idente
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013