Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6072 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6072 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANDRAGONA MASSIMILIANO N. IL 14/07/1976
avverso la sentenza n. 3098/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 15/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 26 marzo 2012, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza 26 ottobre 2010 del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato Mandragona Massimiliano responsabile del reato di cui all’art. 9, comma
primo L. 1423/56 condannandolo alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il ricorso contiene per vero la reiterazione di censure in ordine alle quali il
giudice di merito ha già adeguatamente risposto. La Corte territoriale ha per vero
rilevato che il primo giorno di udienza, relativo al primo grado di giudizio, il prevenuto era in stato di libertà tanto è vero che l’ordine di traduzione, come emerso
dalla lettura dall’incartamento, risultava inevaso.
Va pertanto ravvisata la mancanza di reale correlazione tra le ragioni argomen-
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tative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
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davanti a questa Corte. Con il riproporre le doglianze già scrutinaWil ricorrente non
tiene inoltre conto che il sindacato di questo Supremo Collegio ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una rilettura degli elementi di fatto
posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito (v. ex pluribus, Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2009, n. 19399, Fiozzi).
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4. — Alla dichiarazione di inammiss bilità del ricorsb(consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
Udienza c.c: 15 ottobre 2013 — Mandragona Massimiliano — RG: 1657/13, RU: 124;
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ricorso per cassazione Mandragona Massimiliano chiedendone l’annullamento.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013
DEPOSITATA
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