Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6071 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6071 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IAMUNDO DOMENICO N. IL 05/12/1977
avverso l’ordinanza n. 66/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 15/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 27 novembre 2012, la Corte di Appello di
Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza avanzata dal
Procuratore generale in sede di revoca nei confronti di Iamundo Domenico dell’indulto concesso con ordinanza del Tribunale di Milano dell’8 febbraio 2011.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Iamundo Domenico chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. — Relativamente alla doglianza attinente al vizio motivazionale il Collegio
osserva che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, anche alla mancanza di
motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di
logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a
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rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le
linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei
necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la
decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Sez. 1, 9 novembre
2004, Santapaola, rv. 230203).
3.2. — Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione correttamente
sviluppata e conforme ai principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di
legittimità, ha evidenziato la ricorrenza dei presupposti di legge onde addivenire alla revoca dell’indulto, presupposti peraltro neppure contestati dal ricorrente.
In relazione alla doglianza che concerne l’opportunità sospensiva della decisione
gravata con riferimento alla decisione in punto di continuazione, è inammissibile
perché non proponibile in questa sede vestendo infatti sull’esercizio del potere discrezionale del giudice, peraltro nella specie correttamente esercitato per essere
stato assistito da adeguata motivazione scevra da vizi logici e giuridici.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — lamundo Domenico — RG: 1588/13, RU: 121;
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013
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e estenso
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52 1
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sidente
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della