Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6070 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6070 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIACCIOLI MARCEL N. IL 28/12/1983
avverso la sentenza n. 15/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 28 settembre 2012, la Corte di Appello di
Catania, in parziale riforma della sentenza 15 luglio 20122 del Tribunale di Catania,
rideterminava la pena inflitta a Diaccioli Marcel imputato del reato di cui all’art. 9
primo comma L. 1423/56, alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — È giurisprudenza consolidata di questa Corte ritenere che il legislatore, a
prescindere alla scelta dell’uso della congiunzione ‘e’ all’art. 5 della L. 1423/56 nella
frase non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono
sottoposte a misure di prevenzione ha voluto in realtà riferirsi ala nozione di pericolosità sociale che qualifica la materia delle mìsure di prevenzione quindi tipizzare le
categorie di persone cui è interdetta la frequentazione ai soggetti sottoposti alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale che possono essere i pregiudicati,
le persone sottoposte a misure di prevenzione e le persone sottoposte a misure di
sicurezza e cioè le categorie che, sia pure in base a diversi presupposti, sono connotate nel nostro ordinamento giuridico dal comune denominatore della pericolosità
sociale.
Anche con riferimento alla espressione associarsi abitualmente contenuta nel
comma terzo del citato art. 5, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha escluso che debba essere intesa nel senso letterale che normalmente ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, ritenendo invece che debba essere riferita esclusivamente alla nozione di pericolosità sociale che informa la materia delle misure di prevenzione cosicché non è richiesta la
assidua e costante relazione personale, essendo invece sufficiente la frequentazione, anche solo in caso di due soli intrattenimenti, onde essere assunta a sintomo di
abitualità di questo comportamento (Cass. n. 5987 del 2000, rv. 16015; Cass. n.
11572 del 1997, rv.209139).
Il gravame, per contro, più che individuare singoli aspetti del provvedimento
impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova valutazione del
merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non con-

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Dfaccioli Marce! — RG: 1572/13, RU: 119;

2

tempestivo ricorso per cassazione Diaccioli Marcel chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

creto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili in questa sede
di legittimità.

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(4tulbm0.,
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsórconsegue di diritto la con–)

danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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3

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3
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mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00

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