Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 607 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 607 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
ALARIO FILIPPO nato il 09/02/1955 a PALERMO
LO COCO MICHELE nato il 11/09/1951 a PALERMO

avverso la sentenza emessa in data 25/02/2016 dalla CORTE di APPELLO di
PALERMO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udite le conclusioni:
– dei Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO
ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi l’inarnmissibilita dei ricorsi;
– del difensore della parte civile INPS (avv. MALARA), che ha chiesto il rigetto del
ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese, alle quali si è riportato;
– del difensore dell’imputato ricorrente LO COCO (avv. INZERILLO), che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per l’imputato ricorrente ALARIO, e rilevata
la regolarità degli avvisi di rito;

Data Udienza: 21/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 17 giugno 2013, aveva dichiarato:
– FILIPPO ALARIO, in atti generalizzato, colpevole del reato continuato di cui al capo G8);
– MICHELE LO COCO, in atti generalizzato, colpevole dei reati di cui ai capi A) – C) – C3) C4) – C7) – da D) a D9) – da E) ad E6) – da G) a G22) – H1) – H7) – 13) – 14) – da L) ad L3)

ritenuta a carico dell’ALARI° la recidiva reiterata infraquinquennale e specifica, ed a carico
del LO COCO la recidiva reiterata, aveva condannato gli imputati alle pene per ciascuno
ritenute di giustizia, con le statuizioni accessorie.

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe:

ha confermato l’affermazione di responsabilità nei confronti di FILIPPO ALARIO,

riducendo la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice;
– ha assolto MICHELE LO COCO dalla gran parte dei reati ascrittigli per non aver
commesso il fatto, confermando l’affermazione di responsabilità relativamente ai soli reati di
cui ai capi A) a titolo di mera partecipazione – D4) – G12) – L), unificati dal vincolo della
continuazione, riducendo conseguentemente la pena e rimodulando le statuizioni accessorie.
Contro la predetta sentenza, gli imputati ricorrono disgiuntamente, deducendo i motivi
che saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
In data 2.11.2017 è pervenuta una memoria della parte civile INPS, che ha chiesto
dichiararsi inammissibili i ricorsi degli imputati, od in subordine il loro rigetto, con vittoria di
spese.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le
parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di
consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono integralmente inammissibili.

Ricorso ALARIO – capo G8).

– Q) riqualificato ex art. 648 c.p. – Q3) – R1), unificati dal vincolo della continuazione;

1. Il ricorso dell’imputato ALARIO è integralmente inammissibile, perché proposto per
motivi meramente reiterativi di doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di
appello, e comunque manifestamente infondati.
1.1. Con il primo motivo l’imputato lamenta violazione dell’art. 648 c.p., per difetto del
necessario dolo (non essendo egli partecipe dell’enucleato sodalizio, cui andrebbero riferiti i
singoli reati-fine accertati, ma essendo stato soltanto episodicamente coinvolto, egli sarebbe
estraneo al sistema adottato dal predetto sodalizio, e niente dimostrerebbe la sua

condotta contestata ed accertata).
1.1.1. Le doglianze riguardanti l’affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica
dei fatti accertati reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e
già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell’art. 581,
comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED
Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n.
256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in
considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente
corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili
in questa sede – ha motivato la contestata statuizione (dettagliatamente a f. 21 ss.), in
particolare evidenziando che l’imputato era stato tratto in arresto in data 17.8.2004 mentre
tentava di incassare un bonifico inviato dall’INPS a favore di tal PRESTIFILIPPO NICOLO’,
esibendo una carta di identità falsa; il giorno precedente quello dell’arresto, l’imputato si era
reso autore di una condotta del tutto identica (in riferimento ad un bonifico emesso in favore
di tal PIANO GIOVANNI). Conclude incensurabilmente la Corte di appello che l’utilizzo di
documenti falsi per l’incasso dimostra inequivocabilmente la piena consapevolezza della
provenienza illecita del titolo che si intendeva incassare.
D’altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv.
243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. “doppia
conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante
l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in
sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come
oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado («Invero,
sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della
prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non
esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere
fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non
potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in

consapevolezza, ad integrazione del necessario dolo di ricettazione, dell’illegittimità della

sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei
motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo
giudice»).

Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso
compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle
censure dell’appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della
responsabilità dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già

delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza
documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.

1.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, l’imputato denuncia violazione di leggi e
vizi di motivazione quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 648, comma 2, c.p., alla
mancata esclusione della contestata recidiva (e dall’esclusione conseguirebbe l’estinzione del
reato per prescrizione) ed al diniego delle attenuanti generiche.

1.2.1. Anche queste doglianze ulteriori sono del tutto generiche, perché formulate in
modo esclusivamente assertivo (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni
contenute nel provvedimento impugnato e/o a motivi di appello in ipotesi non valutati o mal
valutati) nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di
appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non
contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivate le contestate
statuizioni, richiamando rispettivamente (f. 22):
– le modalità del fatto, incensurabilmente giudicate denotanti l’inserimento in una più
vasta attività delittuosa, ed i precedenti per reati gravi ed anche specifici;
– l’elevata pericolosità sociale desunta dai menzionati precedenti anche specifici, oltre alla
premessa reiterazione di un reato contro il patrimonio commesso con modalità significative,
che non legittima l’esclusione della recidiva de qua;
– la mancata indicazione nell’atto di appello di elementi congruamente sintomatici della
meritevolezza necessaria onde fruire delle sollecitate attenuanti generiche, unitamente ai
gravi, specifici e reiterati precedenti penali emergenti dal certificato penale, ed alla gravità dei
fatti accertati (già valorizzati all’uopo a f. 52 della sentenza di primo grado).

Ricorso LO COCO – capi A) – come riqualificato – D4) – G12) – L).

2. Il ricorso dell’imputato LO COCO è integralmente inammissibile, perché proposto per
motivi meramente reiterativi di censure già incensurabilmente disattese dalla Corte di
appello, e comunque manifestamente infondati.

2.1. Con il primo motivo l’imputato lamenta violazione dell’art. 416 c.p. e vizi di
motivazione (la partecipazione dell’imputato al sodalizio enucleato sarebbe stata affermata

incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura”

sulla base di considerazioni irrazionali, senza esaminare compiutamente i motivi di gravame,
indebitamente valorizzando dichiarazioni collaborative e tre intercettazioni che, al contrario di
quanto ritenuto, dimostrerebbero l’estraneità del ricorrente al predetto sodalizio e la
mancanza di affectio, consentendo di escludere non soltanto il ruolo verticistico in origine
attribuito al LO COCO, ma anche la mera partecipazione; l’interpretazione delle tre
conversazioni sarebbe a sua volta irrazionale, anche perché non si sarebbe considerato che,
pur in presenza di un massiccio compendio probatorio e di plurime e protratte captazioni,

al 22 dicembre 2004, peraltro malamente interpretate).

2.1.1. Le doglianze riguardanti l’affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica
dei fatti accertati reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e
già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell’art. 581,
comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED
Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n.
256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in
considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente
corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili
in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni (dettagliatamente a f. 15 ss.), in
particolare valorizzando le dichiarazioni di ALBANESE F., FICAROTTA D. e VITALE M.T.,
quanto al ruolo dell’imputato ed al consolidato

modus operandi con il quale venivano

perpetrati i plurimi reati-fine, con il riscontro, anche quanto al ruolo specificamente assunto
dall’imputato nell’ambito del sodalizio, di «colloqui tra l’imputato e DAVI’ SALVATORE, pure
separatamente giudicato per il reato associativo, con espliciti riferimenti dei colloquianti ad
attività illecite da compiersi»; dette conversazioni intercettate sono riportate a f. 18, e sono
state incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti.

D’altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv.
243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. “doppia
conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante
l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in
sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come
oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado

(«Invero,

sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della
prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non
esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere
fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non
potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in

l’imputato sarebbe coinvolto soltanto in conversazioni intercorse nell’arco di tre giorni, dal 20

sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei
motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo
giudice»).
Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso
compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle
censure dell’appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della
responsabilità dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già

delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza
documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
2.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, l’imputato denuncia violazione di leggi e
vizi di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, alla misura della pena inflitta,
anche in continuazione, ed al riconoscimento della recidiva.
2.2.1. Anche queste doglianze ulteriori sono del tutto generiche, perché formulate in
modo esclusivamente assertivo (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni
contenute nel provvedimento impugnato e/o a motivi di appello in ipotesi non valutati o mal
valutati) nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di
appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non
contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivate le contestate
statuizioni, richiamando nel complesso, ed incensurabilmente (f. 20) la premessa
commissione di ben 4 reati, oltre alla oggettiva gravità dei fatti ed in particolare alla notevole
pericolosità del sodalizio criminoso, ed alla pericolosità sociale dell’imputato, dimostrata dai
suoi plurimi precedenti penali, comunque pervenendo ad una pena ben lontana dai possibili
limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

Le statuizioni accessorie.
3. Per entrambi i ricorrenti, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria
della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della
totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte
chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.» (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32
del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità del ricorso era
dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata
successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un.,
sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601
del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400)

incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura”

3.1. In virtù delle contestate e ritenute recidive, non risulta intervenuta alla data della
sentenza d’appello la prescrizione per alcuno dei reati in ordine ai quali si procede.
3.2. La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione

3.3. I ricorrenti vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese processuali, in favore
della parte civile INPS, che vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende nonché alla
rifusione delle spese processuali, in favore della parte civile INPS che liquida in euro
quattromiladuecento oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2017
Il Con igliere estensore
Sergio Beltrani

idente

pecuniaria.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA