Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 607 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 607 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARA VALLI RUGGERO N. IL 22/11/1955
avverso la sentenza n. 2081/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 10 dicembre 2008 del Tribunale di Ascoli Piceno,

2011, per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 219 ultimo comma
della legge fallimentare, Maravalli Ruggiero era condannato alla pena ritenuta di
giustizia in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché
quale amministratore unico e poi liquidatore della Platino s.r.l. (dichiarata fallita
con sentenza del 1 febbraio 2005 del Tribunale di Ascoli Piceno) distraeva la
somma di € 15.000 versata in contanti a fronte della cessione di ramo d’azienda
ad altra società (Team s.r.I.), della quale era socio di minoranza e gestore di
fatto; tale somma, infatti, non è stata riportata nella contabilità della società, nè
è stata rinvenuta all’atto della dichiarazione di fallimento.
2. Contro la sentenza propone ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal
difensore, avv. Francesco Voltattorni, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce carenza assoluta della motivazione
in relazione alle doglianze avanzate nei motivi di appello; il ricorrente osserva
che sulla circostanza cardine della vicenda, il mancato rinvenimento della somma
nella contabilità societaria, sono state spese ben sei pagine nell’atto d’appello, a
fronte delle quali la Corte si è limitata a ribadire le conclusioni della decisione di
primo grado.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce carenza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto con riferimento alle
deposizioni del curatore fallimentare e del maresciallo della Guardia di Finanza
che ha condotto le indagini, poiché in nessun punto dei verbali del dibattimento
risulta l’affermazione che il Maravalli ha distratto il corrispettivo della cessione di
ramo d’azienda; viceversa la cessione avvenne per atto notarile ed è
dettagliatamente riportata nella contabilità della società, come riferito dal
curatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Maravalli è inammissibile.
1.1 II primo motivo, con il quale il ricorrente deduce omesso esame dei motivi di

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parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Ancona, in data 10 novembre

appello, è manifestamente infondato, perché la deduzione contenuta nell’atto di
impugnazione di insussistenza della distrazione, poiché la cessione di ramo di
azienda avvenne in modo trasparente, con atto notarile riportato nella contabilità
societaria è stata implicitamente disattesa, giacchè essa non inficiava in alcun
modo l’argomentazione della decisione di primo grado, ripresa anche nella
sentenza di appello, secondo cui la distrazione ebbe ad oggetto il corrispettivo
della cessione del ramo d’azienda; la decisione impugnata ribadisce che l’importo

curatore, né l’imputato fornì alcuna spiegazione o risultò un impiego del denaro
giustificato da esigenze aziendali.
1.2 Con riferimento al vizio denunciato deve osservarsi che in sede di legittimità
non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione
prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della
sentenza complessivamente considerata; pertanto, per la validità della decisione,
non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed
esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per
escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei
fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza
lasciare spazio ad una valida alternativa; sicché, ove il provvedimento indichi con
adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese
determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si da consentire
l’individuazione dell’iter logico – giuridico seguito per addivenire alla statuizione
adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione
(Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del
19/05/2004, Candiano, Rv. 229220)
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché
l’affermazione di responsabilità per la distrazione non è frutto di un travisamento
delle deposizioni dei testi Napoletani (curatore fallimentare) e Iachini (Mar.11o
della Guardia di finanza), ma costituisce una corretta applicazione del principio,
secondo il quale sia l’imprenditore individuale, che è illimitatamente responsabile
con tutti i beni presenti e futuri ex art. 2740 c.c., sia gli amministratori di una
società dichiarata fallita, hanno l’obbligo di fornire la dimostrazione della
destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale
dei beni del debitore all’adempimento delle obbligazioni contratte comporta una
limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione
può essere desunta la prova della distrazione o dell’occultamento (Sez. 5, n.
7048 del 27/11/2008 – dep. 18/02/2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400

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di oltre 15.000C, versato in contanti dalla “Team s.r.l.”, non fu rinvenuta dal

del 15/12/2004 – dep. 02/02/2005, Sabino, Rv. 231411; Sez. 5, n. 7569 del
21/04/1999, Jovino, Rv. 213636).
La legge fallimentare, all’art. 87, comma 3 (anche prima della sua riforma)
assegna al fallito un obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al
momento dell’interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso
richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte
descritte all’art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti)

contesto dell’interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione
dell’onere della prova ascritta al fallito, nel caso di mancato rinvenimento di
cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di
giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili
con le fisiologiche regole di gestione).
2.1 Inoltre la censura è dedotta in maniera generica, poiché non sono individuati
ed indicati gli atti processuali travisati (onere da assolvere nelle forme di volta in
volta adeguate alla natura degli atti in considerazione e, in caso di prova
dichiarativa, riportandone integralmente il contenuto o allegando l’atto; Sez. 2,
n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073; Sez. F, n. 32362 del
19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv.
241023).
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria
di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel

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