Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6066 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6066 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO VAGLIO NICOLA N. IL 28/08/1976
avverso l’ordinanza n. 5190/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 16 novembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Lovaglio Nicola volta a
ottenere la liberazione anticipata ex art. 54 primo comma L. 354/74, in relazione ai
semestri ivi indicati.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l’insussistenza delle condi-

2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Lovaglio Nicola chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — La L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 permette la concessione della liberazione anticipata al condannato a pena detentiva “che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione”. Che si tratti di prova di una partecipazione effettiva
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si deduce dalla previsione del comma 3, che prevede la revoca in caso di condanna
per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla
concessione; la sentenza di parziale incostituzionalità della norma da parte della
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186 del 23 maggio 1995, non elide, anzi
rafforza la pretesa di una partecipazione non solo formale da parte del detenuto all’opera di rieducazione, disponendo che la revoca del beneficio debba intervenire se
la condotta del soggetto, in relazione alla condanna del beneficio, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio: quindi la decisione del Tribunale di Sorveglianza non è più automatica, ma è connessa ad una valutazione in ordine alla partecipazione effettiva del detenuto all’opera di rieducazione, messa in dubbio dalla
commissione di delitti successivamente alla concessione della liberazione anticipata.
Questa Corte ha, quindi, affermato che la risocializzazione del condannato, ai fini
della concessione della liberazione anticipata, deve essere effettiva e concreta e
non solo formale o meccanica o “di comodo”, perché il trattamento cui è sottoposto
il detenuto è finalizzato alla tangibilità dei risultati onde non favorirne l’utilizzo
strumentale e meramente utilitaristico. (Sez. 1, n. 45586 del 24/11/2010 – dep.
29/12/2010, Riina, rv. 249173). La condotta successiva tenuta dal condannato è,
quindi (a prescindere dal caso specifico contemplato dall’art. 54, comma 3 cit.) rilevante: infatti, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente
per ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, non può escludersi che il comporta-

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013

Lovaglio Nicola

RG: 1477/13, RU: 109;

zioni per l’accoglimento della richiesta.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

mento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche
al periodo precedente trascorso in stato di detenzione, soprattutto nel caso di commissione di ulteriori reati, quando essi dimostrano che, nel detenuto, mancava del
tutto la volontà di partecipare all’opera di rieducazione (Cass., Sez. 1, 22 settembre
2011, n. 47710, Ndoci, rv. 252186; Sez. 1, 13 maggio 2010, n. 20889, Monteleone, rv. 247423).

dei principi sovra esposti adeguatamente motivando, con argomentazioni scevre da
vizi logici e giuridici, il rigetto dell’istanza di concessione del beneficio, valutando in
particolare che la condotta delittuosa successiva del Lovaglio dimostri come la partecipazione al trattamento non sia stata in concreto valida o sufficiente.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

Il Pr sidente

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3.2 — Ciò posto, si osserva che il Tribunale di Sorveglianza è stato rispettoso

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