Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6064 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6064 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CISSI HAKRAB N. IL 10/06/1985
avverso l’ordinanza n. 863/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 26 novembre 2012, rigettava l’istanza
avanzata nell’interesse di assi Hakrab volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile posto che l’originale del ricorso non risulta essere stato firmato dal difensore proponente.
3.1 — È appena il caso comunque di rilevare, per completezza, che il Giudice
dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione delle norme di legge e dei principi più
volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7 aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo,
rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del
disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. e che, del pari, è consolidata
l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto
alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il principio secondo cui all’istante
incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la
fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4 marzo 2004, n. 18586, rv.
229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995; n. 77 del 1995; n. 4437 del
1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica od all’analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di
scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti penali
piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali.
3.2 — Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare
una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto
tale, è insindacabile in sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato, nella
carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la
medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione
dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. Sono stati

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Cissi Hakrab —

RG: 1466/13, RU: 105;

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tempestivo ricorso per cassazione Cissi Hakrab chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

altresì evidenziati, tra l’altro, la non contiguità temporale dei fatti illeciti, la loro
commissione in luoghi diversi e con sodali differenti, la loro parziale disomogeneità,
oltre alla carenza, più in generale, di elementi concreti da cui desumere l’unicità
progettuale delle condotte illecite perpetrate. Il giudice ha dunque valutato in modo
analitico il contenuto delle diverse sentenze indicate in ricorso pervenendo così alla
conclusione, all’esito della compiuta disamina delle stesse decisioni, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e proces-

continuazione.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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