Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6063 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6063 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO MAURIZIO N. IL 14/04/1964
avverso l’ordinanza n. 5652/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 10 dicembre 2012, il Magistrato di Sorveglianza di Milano archiviava il reclamo presentato nell’interesse di Russo Maurizio
ex art. 35 ord. pen.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito, sviluppandosi in modo generico e non coordinato con il testo del provvedimento gravato. Trattasi con evidenza di operazione del tutto preclusa avanti a questa Corte di legittimità. Le argomentazioni difensive non tengono
per vero conto del fatto che il giudicante ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta per carenza di un presupposto ex lege. In altri termini il ricorrente non esamina
il contenuto del provvedimento gravato non impugnando le ragioni specifiche del
diniego addotte dal giudice che ha esplicitato il fatto che non vi è notizia di richiesta
di farmaci avanzata dal prefato che non sia stata tempestivamente evasa.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

2

ricorso per cassazione Russo Maurizio chiedendone l’annullamento.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

EPOS1TATA
/N CANCELLERIA

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