Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6062 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6062 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRIVATI PIETRO N. IL 19/08/1990
avverso l’ordinanza n. 26/2012 TRIB.SEZ.DIST. di RUVO DI
PUGLIA, del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 23 ottobre 2012, il Tribunale di Trani,
quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di revoca proposta nell’interesse di
Privati Pietro volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate.
2. — Awerso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il Giudice dell’esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle
norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7
aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.
e che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve ce-

mentare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il
principio secondo cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4
marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995;
n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto
di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica od
all’analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente
consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto

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ricorso per cassazione Privati Pietro chiedendone l’annullamento.

criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali.
3.2 — Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare
una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto
tale, è insindacabile in sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato, nella
carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la
medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione
dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. Sono stati
altresì evidenziati, tra l’altro, la non contiguità temporale dei fatti illeciti, la loro

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013

Privati Pietro

RG:

1463/13, RU:

103;

.i

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

commissione in luoghi diversi e con sodali differenti, la loro parziale disomogeneità,
oltre alla carenza, più in generale, di elementi concreti da cui desumere l’unicità
progettuale delle condotte illecite perpetrate. Il giudice ha dunque valutato in modo
analitico il contenuto delle diverse sentenze indicate in ricorso pervenendo così alla
conclusione, all’esito della compiuta disamina delle stesse decisioni, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, della sussistenza di una non superabile ostatività al riconoscimento della

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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continuazione.

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