Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6060 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6060 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GABRIELI MAICH N. IL 22/03/1977
avverso l’ordinanza n. 365/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 15/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 12 novembre 2012, il Tribunale di Padova, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della sospensione
condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale del Minorenni di Venezia 25 novembre 1997.
2. — Avverso il citato provvedimento, ha personalmente interposto tempestivo
che il quinquennio, quale periodo in cui non devono essere commessi nuovi reati
dolosi, va calcolato non già dalla data in cui la sentenza è irrevocabile, ma dalla data di commissione dei due delitti.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte occorre aver riguardo, ai fini di
ben radicare la revoca del beneficio concesso, alla data di commissione del secondo
reato in relazione al quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato dellacetenza che ha concesso la sospensione condizionale, non essendo necessario a0221tuu,..4 o .4,5 .Mr
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il passaggio in giudicati° della sentenza che ne accerti definitivamente la responsabilità in capo al prefato.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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ricorso per cassazione Gabrieli Maich chiedendone l’annullamento. Veniva rilevato
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013
DEPOSITATA