Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 606 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 606 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIOVANNINI NALDO N. IL 29/01/1951
CODELUPPI ROBERTO N. IL 13/02/1953
avverso la sentenza n. 5910/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi dife sr Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
udito il difensore delle PP.CC ., avv. L. Gherpelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e ha
depositato conclusioni scritte e nota spese,
udito il difensore del Codeluppi, avv. P. Cagossi che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto
l’accoglimento

1. Codeluppi Roberto e Giovannini Naldo, presidente il primo, vicepresidente il secondo,
del consiglio di amministrazione della società cooperativa ACLI DOMUS, sono stati ritenuti
responsabili in primo grado di bancarotta per distrazione con riferimento allo stato di
insolvenza della predetta società dichiarato con sentenza del 21 marzo 2001 dal tribunale di
Reggio Emilia.
1.1. Codeluppi rivestì la carica sopra indicata dal 29 agosto 1985 al 28 giugno 1996.
Giovannini dall’il luglio 1994 al 14 novembre 1996.
1.2. La ACLI DOMUS, per quel che si legge nel capo di imputazione, aveva ad oggetto la
costruzione di case popolari per i soci.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la corte di appello di Bologna, decidendo su
impugnazione degli imputati e di una parte civile, nel confermare integralmente l’affermazione
di responsabilità di Codeluppi e Giovannini e il relativo trattamento sanzionatorio, ha
aumentato l’importo liquidato a titolo di provvisionale alla parte civile impugnante (Caffarri
Giulietta).
3. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, Codeluppi tramite il difensore, e
Giovannini personalmente.
4. Ricorso Codeluppi- Deduce
4.1. a) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 216 LF, nonché carenza dell’apparato
motivazionale e inoltre violazione dell’articolo 192 cpp e, del pari, carenza dell’apparato
motivazionale in merito.
L’appellante per tempo denunciò l’inattendibilità dei dati contabili. Lo stesso sostenne inoltre
che il bilancio del 1996 non era riferibile alla sua gestione, che ebbe a cessare
precedentemente alla redazione del documento in questione. Codeluppi ebbe anche occasione
di fare rilevare come dominus incontrastato all’interno della cooperativa fosse stato, in un
primo tempo, Amaini Andrea e, in un secondo tempo, Alberti Franco. I bilanci venivano redatti
da (e le scritture venivano tenute presso) il Centro ricerche di Carpi Scarl, proprio sotto la
supervisione di Amaini, il quale, contemporaneamente, era anche presidente del collegio
sindacale della ACLI DOMUS e rivestiva cariche sociali all’interno di altre strutture cooperative
collegate. Le scritture furono consegnate al commissario liquidatore dall’Alberti.
Ebbene, tutti i testi escussi in istruttoria (Bondavalli Elena, l’Alberti, Panciroli Fabrizia,
Codeluppi Marcello, Olivi Antonio, Mercati Danilo), nonché il coimputato Giovannini Naldo,
hanno confermato che la contabilità era tenuta da Amaini. In particolare, l’Alberti ebbe a
dichiarare al commissario liquidatore che la contabilità al 31.12.1996 rispecchiava la reale
situazione della cooperativa, laddove egli nutriva dubbi sull’attendibilità delle scritture relative
agli anni precedenti. Analoghe dichiarazioni provengono dalla Panciroli, mentre le altre
persone, tutte apparenti beneficiare dei finanziamenti da parte della cooperativa, hanno negato
la circostanza.
Il commissario liquidatore, per parte sua, ha ammesso di non aver effettuato una verifica
puntuale, ma semplicemente un’indagine a campione. Non si comprende quindi come i giudici
del merito possano essere giunti alle conclusioni sintetizzate nelle rispettive sentenze. In
particolare, la corte bolognese afferma che i prestiti infruttiferi furono effettivamente elargiti,
che essi sono certificati da scritture contabili e bilanci attendibili, che detti bilanci furono
approvati in assemblea. Evidentemente sfugge al giudice di secondo grado che, quantomeno il
bilancio e le scritture del 1996, non sono in alcun modo, come già detto, riconducibili a questo
ricorrente. Sfugge inoltre che la prospettazione di un progetto di bilancio vero, siccome
aderente a una contabilità correttamente tenuta, evidenziante finanziamenti a terzi soggetti,

RITENUTO IN FATTO

5. Ricorso Giovannini- Deduce
5.1. c) Inosservanza di norme processuali con riferimento alla violazione dell’articolo
429 comma primo cpp relativamente al mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del
capo d’imputazione, atteso che detto capo contiene la descrizione del luogo e del tempo della
condotta, ma non dell’evento che avrebbe generato la condotta di Giovannini. Non si
comprende quale danno avrebbe provocato Giovannini. Invero, a seconda dell’evento indicato,
si potrà articolare un’adeguata strategia difensiva. Né si può sostenere, come hanno fatto
alcune parti civili, che l’evento sia costituito dalla dichiarazione di fallimento, attesa la costante
giurisprudenza sul punto. L’evento allora altro non è che lo stato di dissesto, evento al quale si
dovrebbe chiarire in qual maniera avrebbe contribuito questo ricorrente
5.2. d) Inosservanza ancora delle norme processuali con riferimento all’articolo 78 e
l’articolo 100 cpp relativamente al mancato accoglimento delle questioni preliminari, atteso
che, con riferimento alla ammissione di talune parti civili, era stato fatto notare che gli atti di
costituzione, ovvero le procure speciali, erano incompleti e imprecise perché mancavano della
indicazione puntuale delle generalità del Giovannini; in particolare, mancava l’indicazione della
data e del luogo di nascita. Ciò in evidente violazione del dettato legislativo.
5.3. e) Ancora inosservanza delle norme processuali con riferimento agli articoli 190
comma primo e 495 comma primo cpp per la mancata emissione di ordinanze, al fine di
decidere sulla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Invero, la corte d’appello
non ha emesso specifica e tempestiva ordinanza, ma ha risposto alle richieste istruttorie nel
corpo della sentenza emanata. Ciò ha precluso alla difesa del ricorrente la possibilità di
discutere, contestare e argomentare circa il diniego dell’integrazione istruttoria. Ne consegue la
nullità della stessa sentenza, anche per la mancanza e contraddittorietà, ovvero illogicità della
motivazione rispetto alla mancata assunzione delle prove. La contraddizione consiste nel fatto
che la corte si è rifiutata di risentire il consulente di parte (Costetti), assumendo che costui era
stato già sentito nella stessa udienza di cui era stato modificata l’imputazione. Ciò corrisponde
al vero, ma è altrettanto vero che il consulente fu sentito prima della modifica
dell’imputazione, sia pure nella medesima udienza. Analogamente sono da ritenersi

laddove sia stato approvato dall’assemblea sociale, diviene atto dell’assemblea e non del
singolo componente.
Dunque: o il bilancio è falso e l’imputato deve rispondere di un reato diverso da quello per il
quale è stato condannato, ovvero esso è veritiero e allora le scelte operate dalla dirigenza della
cooperativa, in quanto congruenti con lo scopo sociale, sono legittime. Conseguentemente in
nessuno dei due casi il reato contestato sussiste.
I finanziamenti sono correttamente indicati come prestiti infruttiferi. Essi dunque non possono
avere altra contropartita che la restituzione. Se, allora, questa è stata la causa dell’insolvenza,
al più, si potrà rimproverare agli imputati una gestione avventata, aleatoria, spericolata, ma
non il reato di cui all’articolo 216 LF.
Né può argomentarsi diversamente, sostenendo che il Codeluppi avesse consapevolezza dello
stato di dissesto, atteso che il bilancio del 1995 si chiuse con una perdita di soli 2 milioni di
lire.
Peraltro, nessuna indagine è stata svolta sui vantaggi che alla cooperativa derivarono
dall’inserimento nel Consorzio Provinciale, sia in termini di prestazioni di garanzie per accesso
al credito bancario, sia per ottenere servizi a costi inferiori. Conseguentemente non può
affermarsi, aprioristicamente, che i prestiti concessi al predetto consorzio sono stati
un’operazione in pura perdita.
4.2. b) Con subordinato motivo, si deduce violazione degli articoli 133 e 63 cp, nonché
carenze della trama motivazionale. È la stessa corte che afferma che gli imputati non hanno
perseguito finalità di arricchimento personale. Ciò nonostante, essa si rifiuta, non accogliendo
la specifica richiesta, di ritenere prevalenti sulle aggravanti le già concesse attenuanti
generiche. La corte rimprovera al Codeluppi i suoi precedenti penali e la mancanza di
ravvedimento.
Ebbene, quanto ai primi, si deve dire che si tratta di omesso versamento di ritenute
previdenziali, fatto risalente a molti anni addietro. Quanto al secondo, non si comprende che
cosa voglia intendere il giudice di secondo grado. Se il rimprovero consiste nell’addebito del
mancato risarcimento del danno alle parti civili, la corte di appello avrebbe dovuto tener
presente che le attuali capacità reddituali del ricorrente sono limitate alla mera sopravvivenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso apparentemente proposto dal Giannini
(personalmente, come si è premesso) non reca l’autenticazione dalla sottoscrizione
dell’imputato. Sul documento, infatti, la indicazione dell’avv. E. D’Andrea è correlata all’incarico
allo stesso conferito per il deposito del ricorso, ma il predetto professionista non risulta avet
attestato la autenticità della firma del Giovannini.
Per tale ragione, il ricorso è inammissibile e il Giovannini va condannato alle spese del grado e
al versamento di somma a favore della cassa ammende. Si stima equo determinare detta
somma in euro 1000.
2. Tanto premesso, si deve passare all’esame del ricorso presentato (dal difensore)
nell’interesse del Codeluppi.

contraddittorie e illogiche le motivazioni esibite circa il rigetto dell’istanza finalizzata ad
ascoltare i testi Garsi Roberto e Codeluppi Luigi. I due, poiché lavoravano presso il Centro
ricerche di Carpi, avrebbero potuto adeguatamente testimoniare in ordine alle manomissioni
operate sulle scritture contabili. Lo stesso Costetti, d’altra parte, ha assunto che il bilancio non
rispondeva al vero. Partendo da tali premesse, ancor meno si comprende per quale ragione la
corte d’appello non abbia accolto la richiesta tendente alla disposizione di una perizia contabile.
Secondo la corte, le parti erano decadute dalla prova perché detta prova avrebbe dovuto
essere richiesta nella fase di ammissione, appunto, dei mezzi di prova. Così motivando, la
corte dimentica che la perizia può anche essere disposta d’ufficio dall’autorità giudiziaria in
qualsiasi momento dell’istruzione dibattimentale. La perizia era assolutamente indispensabile
in considerazione del fatto che era emersa, ad evidenza, la falsità delle scritture contabili. Né
può invocarsi la parola del commissario liquidatore, il quale ha negato di aver operato verifica
“operazione per operazione”, chiarendo di aver operato verifiche a campione. È dunque in
contraddizione con se stessa la corte di merito quando afferma che il commissario avrebbe
controllato tutti documenti contabili,
5.4. f) Carenza dell’apparato motivazionale, atteso che la corte non dà alcun peso al
fatto che Giovannini nel novembre 1996 aveva depositato un esposto-denuncia presso la
Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Con tale esposto, egli lamentava il fatto che la
contabilità non riportava versamenti per 370 milioni di lire, versamenti che egli (Giovannini)
aveva effettuato nelle casse sociali. Lo stesso, per altro, aveva anche disconosciuto la firma
apposta sulla dichiarazione per la presentazione del bilancio del 1995. In merito a tali
deduzioni, la corte territoriale non motiva affatto. Si tratta di circostanza tutt’altro che
trascurabile e che, ancora una volta, fa emergere la falsità del bilancio e della registrazione
delle scritture contabili da parte del Centro di Carpi. Nell’esposto-denuncia si indicava
chiaramente che altri stavano concretizzando falsificazione dei bilanci, facendo figurare
Giovannini come responsabile della condotta illegale. Risulta così smentita l’affermazione del
giudice di secondo grado, in base alla quale la tesi della falsità delle scritture sarebbe emersa
solo in fase di giudizio. I giudici di merito inoltre non hanno speso neanche una parola circa le
dichiarazioni dei testi Mrakic Adriana, Ferretti Ivan, Amaini Andrea. Questi ultimi due erano
tecnici del Centro ricerche di Carpi, che si ricevette la documentazione contabile della
cooperativa, come è provato dalle dichiarazioni, sul punto, della Mrakic (e da una lettera). E’
anche poi risultata la erronea contabilizzazione della fattura numero 2 del 1995, come sempre
emerge dalle dichiarazioni della predetta. Appare dunque documentalmente provata la
infedeltà delle registrazioni operate al Centro di Carpi,
5.5. g) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione rispetto al diniego di
riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. I giudici sostengono che
l’atteggiamento processuale del Giovannini non sarebbe stato improntato a lealtà e non
avrebbe dimostrato alcun segno di resipiscenza. Si tratta di affermazione apodittica e del tutto
gratuita, in quanto nessuna specificazione viene fornita in merito. Quanto ai precedenti penali,
si tratta di un dato risalente ad oltre trent’anni fa e quindi non utile a fondare il predetto
diniego
5.6. Il ricorrente inoltre allega al suo ricorso la documentazione già sottoposta
all’attenzione del giudice di primo grado.

3. Nel ricorso del Codeluppi, come anticipato, si sostiene che tali finanziamenti non
fossero estranei allo scopo sociale della cooperativa ACLI DOMUS, indicato nella promozione
del progresso della cooperazione e mutualità, anche tramite associazione ad altre cooperative
e favorendo ogni iniziativa che mirasse al miglioramento morale, economico e sociale dei soci.
L’assunto non può essere condiviso e di fatto non è condiviso dal giudice di secondo grado, il
quale, peraltro, cita addirittura l’opinione del coimputato Giovannini (cfr. pag. 21: “io ero
contrario perché Io statuto non lo consente”).
3.1. In effetti, la cooperativa ACLI DOMUS fruiva di prestiti bancari e raccoglieva quote
dai soci, in quanto avrebbe dovuto realizzare alloggi nell’interesse dei predetti. Nel momento in
cui finanziava massicciamente alcune persone e, principalmente, altre strutture, orbitanti nel
medesimo sistema cooperativistico, essa di fatto operava come una sorta di finanziaria e non
rispettava il vincolo derivante dallo scopo sociale. Invero, associarsi ad altre cooperative e
favorire iniziative miranti al miglioramento dei soci non significa e non può significare
depauperare il patrimonio sociale della struttura cooperativa nella quale i singoli associati
hanno conferito i loro capitali e le loro speranze.
Con ciò, si chiarisce preliminarmente che la censura sub a), nella parte relativa, è certamente
infondata.
4. Si sostiene poi che le scritture contabili fossero non veritiere. Nessuno ha però
sostenuto che la cooperativa ACLI DOMUS , ad un certo punto, versasse in stato di grave
difficoltà finanziarie, né ha apertamente sostenuto che le operazioni di finanziamento sopra
indicate non siano state effettuate. Con particolare riferimento “all’autofinanziamento”, si
osserva che Codeluppi, nel suo ricorso nulla dice, mentre Giovannini, per quel che si legge in
sentenza, sostiene di aver effettivamente ricevuto fondi dalla cooperativa, ma di averli poi
restituiti tramite assegni e, anzi, della mancata annotazione di tale restituzione lo stesso si
duole.
4.1. Codeluppi poi omette di ricordare come risulti dalla sentenza impugnata (pag. 17)
che egli stesso, oltre a numerosi testimoni (e al Giannini) ebbe ad ammettere che gran parte
della provvista preveniente da finanziamenti bancari era stata deviata nello stesso anno e
nell’anno successivo presso altre cooperative e verso il consorzio.
Dal capo di imputazione, si deduce che la gran parte di queste “deviazioni” avvenne quando il
Codeluppi era in carica, di talché, seppur fosse vero che, per la residua parte degli illegittimi
finanziamenti (1996), lo stesso non debba essere chiamato a rispondere, resta il fatto,
appunto, che la più massiccia operazione avvenne nel 1995. Ciò a voler tacere del fatto, pure
anticipato, che proprio il Codeluppi ottenne – sine titulo, si deve ritenere- finanziamenti per
oltre 170 milioni di lire.
4.2. Che dunque la redazione dei bilanci e la registrazione delle scritture contabili sia
stata regolare, irregolare o addirittura dolosamente alterata è circostanza che, nel caso di
specie, non rileva, atteso che, come più volte chiarito, gli ammanchi si verificarono e,
oltretutto, il Codeluppi (come il Giannini) fu tra i beneficiari dei generosi finanziamenti.
D’altra parte, come il giudice di appello non manca di osservare, è certo che i soci (gli altri
soci) non ottennero il beneficio per il quale avevoirskrsato il loro danaro, vale a dire la casa e
che, proprio per tale motivo, essi sono stati ammessi all’insinuazione nel fallimento.
Infine quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che, come premesso, il Codeluppi
trasse personale vantaggio dalla condotta distrcetiva, atteso che si “autofinanziò”, in due
occasioni, a spese della cooperativa, per somme certo non indifferenti negli anni ’90 (lire
152.350,399 e poi lire 18.200.000).
4.3. Tale circostanza, evidentemente, i giudici di merito hanno valutato unitamente al
precedente penale del ricorrente e alla complessiva condotta processuale.

2.1. Secondo il capo di imputazione, la attività distrattiva consistette nella concessione
di prestiti infruttiferi a vari soggetti, tra i quali, in primo luogo, alcuni soci della cooperativa e,
tra costoro, proprio il Codeluppi (per lire 152.350.399 + 18.200.000) e il Giovannini (per lire
14.578.598).
2.2. Furono anche concessi prestiti a Coop. LA DIMORA (per lire 165.088.446), Coop.
PROSECO (per lire 30 milioni), circolo Arché (per lire 115.532.192), Consorzio provinciale ACLI
(per lire 681 milioni 845.000.035). Già nel 1995.
Nel 1996 furono concessi altri prestiti alle medesime parti per un totale di lire 525 milioni.

4.4. Conclusivamente, il ricorso del Codeluppi merita rigetto e lo stesso va condannato
alle spese del grado.
5. Entrambi gli imputati vanno condannati in solido al ristoro delle spese sostenute dalla
PC, che si liquidano come da dispositivo.

dichiara inammissibile il ricorso di Giovannini Naldo; rigetta il ricorso di Codeluppi Roberto e
condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in solido, al
rimborso delle spese sostenute in questa fase di giudizio dalle parti civili che liquida in
complessivi euro seimila (6000), oltre accessori come per legge; condanna inoltre il Giannini al
versamento della somma di euro mille (1000) alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2013.-

PQM

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