Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 606 del 05/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 606 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

Data Udienza: 05/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAETTINO ANTONIO nato il 25/02/1979 a AVERSA

avverso l’ordinanza del 09/06/2017 del TRIBUNALE DEL RIESAME di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Udito l’avvocato CICORELLA CESARE FLAVIO in difesa di TRAETTINO ANTONIO
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Milano ha confermato la ordinanza di custodia
cautelare in carcere disposta a carico del Traettino, responsabile dei delitti di cui
agli artt. 110, 73 ed 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 7 D.L. 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, in concorso
con altri soggetti, al fine di agevolare la associazione mafiosa denominata
‘ndrangheta ed in particolare la cosca Gallone operante nei comuni di

uk)

Guardavalle, Arluno, Anzio e Nettuno, di aver organizzato l’importazione di un
ingente quantitativo di cocaina dal Sudamerica, sulla cui cessione era già
intervenuto un accordo sul prezzo, sulla quantità e qualità dello stupefacente con
emissari dei cartelli colombiani ai quali erano stati già consegnati 490.000,00
euro, mentre l’importo ulteriore di 360.000,00 veniva sequestrato in Casale
Monferrato il 4.9.2016, mettendo il Traettino a disposizione la propria attività
professionale di tecnico aereonautico della Neos s.p.a., società di trasporto aereo
che opera all’interno dell’aeroporto di Milano-Malpensa, e la conseguente

concorrenti, per i tramite del cognato Mazzerbo Davide, soluzioni tecniche per
l’occultamento a bordo degli aeromobili della ingente quantità di stupefacente.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Traettino che ha dedotto i
motivi di cui appresso.
2.1. Il Tribunale ha illogicamente motivato a mente dell’art. 606, comma 1,
lett. e) cod. proc. pen. circa la ricostruzione del quadro indiziario non prendendo
in alcuna considerazione il contenuto delle dichiarazioni fornite dal Traettino
immediatamente dopo la esecuzione della ordinanza di custodia cautelare in
carcere, e che hanno illustrato un quadro indiziario differente: che era stato
coinvolto dal cognato Mazzerbo e dopo il primo incontro, avendo ben compreso
la pericolosità dei soggetti con cui aveva avuto a che fare, aveva deciso di
rinunciare e tirarsi indietro, ma il timore di creare attriti e ripercussioni personali
lo aveva indotto ad essere prudente e prospettare alcune difficoltà nella
realizzazione del piano che avrebbe dovuto consentire l’arrivo del carico di
cocaina dall’estero sino a Malpensa; la assenza di contatti, osserva, per ben nove
mesi e fino alla data dell’arresto, depone in questa direzione, consentendo di
rendere plausibile la alternativa versione degli accadimenti fornita con le
dichiarazioni rese.
2.2. Difetto di esigenze cautelari e ed omessa motivazione sulle stesse e
violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e) cod. proc. pen. in quanto il tribunale non ha fornito alcuna logica e sufficiente
motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Osserva il ricorrente che
assolutamente generiche si presentano le affermazioni del Tribunale che non dà
conto del reale ruolo nella vicenda del Traetttino, avendo lo stesso G.i.p. escluso
il ruolo associativo a carico dell’indagato, essendo illogica la affermazione
secondo cui si sarebbe posto a disposizione della criminalità organizzata senza
fornire elementi in base ai quali ritenere attuale e concreto il pericolo di
reiterazione; sul punto sono rimaste senza risposta tutte le osservazioni
effettuate dalla difesa in ordine alla assoluta precedente incensuratezza del
Traettino, soggetto estraneo a qualsiasi contesto criminale, nonché quanto

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possibilità di libero movimento all’interno dell’area aeroportuale, fornendo ai

dimostrato dalla assenza di contatti con gli esponenti maggiormente
compromessi dall’indagine per ben nove mesi, a dimostrazione della totale
cesura dei rapporti ormai intervenuta; in ordine al pericolo di fuga, non appare
coerente il riferimento fatto dai giudici allo studio effettuato all’estero dal
Traettino, utilizzando un elemento che, in realtà, avrebbe dovuto deporre per
una personalità non incline alla realizzazione di reati e per la conseguente
infondatezza di un pericolo di fuga; quanto al prospettato pericolo di
inquinamento probatorio il Tribunale non ha evidenziato nessuna situazione

mente dell’art. 274 cod. proc. pen. il Tribunale, osserva, ha fatto ricorso a vuote
formule di rito senza prendere in alcuna considerazione il limitato apporto fornito
dal Traettino al sodalizio, costituito da due soli incontri, l’ultimo dei quali lontano
rispetto al momento della applicazione della misura.
3.3. Omessa indicazione delle ragioni di non adeguatezza della misura
cautelare degli arresti domiciliari a mente dell’art. 606, comma 1, lett. e). Tutte
le ragioni sopra esposte circa il limitato ruolo assunto nella vicenda dal Traettino,
la interruzione dei rapporti con i soggetti maggiormente implicati nel traffico di
sostanze stupefacenti, non sono state prese in alcuna considerazione da parte
del Tribunale del riesame, che sul punto ha motivato con clausole di stile vaghe e
non correlate alla posizione dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Emerge con chiarezza dalla prospettazione del ricorrente, in uno con la
motivazione della ordinanza del Tribunale del riesame di Milano come Traettino,
unitamente al cognato Mazzerbo Davide, avessero incontrato Riitano e Di Mare,
soggetti al vertice del sodalizio criminoso collegato alla cosca dei Gallace, al fine
di concordare con questi le modalità attraverso le quali far arrivare in Italia
ingenti quantità di cocaina, il cui prezzo era stato già concordato in euro
1.250.000,00, parzialmente pagato, occultando lo stupefacente in alloggiamenti
non facilmente rilevabili all’interno di aeromobili. Il sodalizio, dalla cui compagine
associativa il ricorrente veniva escluso poiché il G.i.p. aveva emesso a suo carico
l’ordinanza della custodia in carcere per il solo reato di illecita importazione di
cocaina, era dotato di una articolata ed organizzata ramificazione con
collegamenti internazionali, di disponibilità di ingenti somme di denaro per il
finanziamento degli acquisti (il sequestro avvenuto a Casale Monferrato di euro
360.00,00 depone in tal senso), oltre a connotarsi per la particolare abilità nel
sottrarsi alle indagini delle forze dell’ordine, anche grazie all’utilizzo di apparati

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concreta ed attuale del pericolo. Relativamente a tutti gli elementi necessari a

telefonici criptati atti ad impedire la captazione delle conversazioni tra i sodali,
oltre ad adottare accorgimenti tesi ad evitare di essere intercettati all’interno
delle autovetture, effettuando i colloqui finalizzati alla realizzazione dei reati
contestati in posti pubblici ed all’aperto. Il rilievo del gruppo, che risponde anche
del reato associativo di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90, si presenta in tutta la sua
chiarezza anche per la caratura criminale dei personaggi che lo compongono e di
cui anche l’indagato, attraverso i colloqui intercettati, dimostra di essere
perfettamente a conoscenza facendo riferimento a fatti personali dei componenti

una partita di cocaina da parte di uno dei sodali), in tal senso edotto anche dal
cognato che si era attivato per creare il contatto con i due esponenti della cosca.
Il ruolo richiesto dai due al Traettino è direttamente collegato alla particolare
attività lavorativa espletata all’interno della zona aeroportuale di Malpensa,
attività che, da un canto gli avrebbe consentito una libertà di movimento in zone
solitamente inibite al transito, mentre, dall’altro, la qualifica di tecnico
aeronautico, gli avrebbero permesso di proporre accorgimenti particolari circa la
allocazione dello stupefacente all’interno degli aerei, ricevendo per i servigi resi
acconti somme di denaro in contante.
2.1. A fronte di tale ruolo assunto nella vicenda, il Tribunale del riesame ha
dato conto adeguatamente anche dei motivi che hanno portato a non ritenere
plausibile la versione fornita dal Traettino subito dopo la esecuzione della
ordinanza di custodia cautelare, rilevando come essa, con riferimento al
sostenuto rifiuto di assecondare il sodalizio, non fosse in alcun modo credibile,
come non credibile, atteso il contenuto delle captazioni, dei servizi di
appostamento e delle foto effettuate in occasione degli incontri concordati con la
massima segretezza, fosse la sua intenzione di temporeggiare per timore di
ripercussioni, in attesa di ritirarsi dalla incomoda situazione in cui era stato
inserito dalla condotta del superficiale cognato; tra l’indagato ed il cognato, la cui
esigenza di acquisire maggiori disponibilità economiche appariva accomunarli, vi
era una perfetta intesa, e sino al momento delle indagini nessun cenno di
ripensamento era stato acquisito, anche poiché l’apporto determinate fornito al
gruppo che aveva già raggiunto gli accordi per la importazione dello
stupefacente, si era esteso sino alla acquisizione di progetti di aerei che
avrebbero consentito, a mezzo dello studio personale della carlinga, di occultare
al meglio la sostanza durante i voli internazionali.
2.3. Tutte le censure riprodotte in sede di ricorso sono state integralmente
confutate dal Tribunale che, con motivazione completa ed immune da vizi logici,
ha fornito un esauriente quadro indiziario, non scalfito dalle allegazioni del

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della associazione ed ad eventi particolarmente significativi (come la perdita di

ricorrente, illustrando le ragioni da cui desumere una loro irrilevanza sul piano
della ricostruzione dei gravi indizi.
3. Sulla base di tale primario ruolo, il Tribunale ha motivato in ordine alla
concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione con coerente e lineare sforzo
interpretativo, rilevando l’elevato contesto criminale in cui Traettino si era
volontariamente inserito, indicativo di serio e concreto rischio di recidiva; sul
punto ha segnalato come la scelta netta di spendere le proprie capacità tecniche
di elevata professionalità al servizio della criminalità organizzata debba

di offrire, nonostante il G.i.p abbia inteso escluderlo dal contesto associativo, utili
apporti al gruppo.
3.1. Alla luce di tale premessa deve essere ritenuta conforme a legge la
interpretazione operata dal Tribunale del riesame circa la concretezza e attualità
del pericolo di reiterazione, essendo sotto quest’ultimo profilo dirimente la
circostanza che, in tema di custodia cautelare in carcere, la contestazione
dell’aggravante dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, determina una presunzione relativa
di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo con
allegazioni, ad opera dell’interessato, di elementi da cui desumere
l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; in difetto, l’onere
motivazionale del giudice ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi
adeguatamente rispettato con il solo riferimento alla assenza di elementi
positivamente valutabili per la attenuazione delle esigenze cautelari (Sez. 2,
Sentenza n. 3105 del 22/12/2016 e dep. Il 23/01/2017, Rv. 269112).
3.2. Non pertinente, quindi, risulta il riferimento del ricorrente alla
giurisprudenza della Corte, che si condivide, secondo cui il pericolo che
l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche
attuale, non essendo sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni
a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario
prevedere che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere
ulteriori delitti della stessa specie (tra gli altri Sez. 6, Sentenza n. 21350 del
11/05/2016, Rv. 266958). Tale indirizzo attiene a fatti di reato per i quali la
legge processuale, a differenza di quanto oggetto della presente decisione, non
prevede delle presunzioni, siano esse relative o assolute, circa la concretezza ed
attualità del pericolo di reiterazione come, per esempio, statuito dall’art. 275,
comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen..
Il Tribunale del riesame ha fornito articolata e logica motivazione del perché
non abbia inteso valorizzare, a tal fine, le allegazioni fornite dalla difesa in ordine
all’asserita cesura dei rapporti da parte del Traettino.

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intendersi come scelta «matura» e cioè, come di soggetto a disposizione in grado

3.3. Sulla prospettata carenza del pericolo di fuga, deve osservarsi come il
ricorrente non abbia in alcun modo posto la relativa questione nei motivi di
ricorso e, conseguentemente, lo stesso risulta

in parte qua

inammissibile,

essendo precluso in sede di legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice
dell’impugnazione cautelare non sia stato investito (Sez. 5, n. 3560 del
10/12/2013 – dep. 23/01/2014, Palmas e altri, Rv. 25855301); nonostante ciò
deve comunque rilevarsi come i giudici di merito abbiano valorizzato il contesto
lavorativo ed il facile accesso a vie di fuga in caso di libertà, attesa la elevata

valutate quali concrete anche alla luce di corsi professionali e possibilità di lavoro
all’estero di cui vi è cenno nelle captazioni effettuate.
3.4. Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, esigenza
cautelare non certo determinante ai fini della emissione della misura applicata
per quanto sopra detto, i giudici hanno comunque messo in risalto la capacità
operativa del gruppo connotata da elevata professionalità, emergendo dalle
indagini il coinvolgimento di soggetti che già in passato hanno garantito la
latitanza di affiliati e dovendosi acquisire notizie circa la responsabilità di ulteriori
persone coinvolte, circa la cui esistenza, si è avuta contezza nel corso indagini.
4. Anche con riferimento alla mancata gradazione della misura cautelare il
Tribunale ha fornito motivazione immune da vizi, specificando come dalle
indagini fossero emersi gli stretti rapporti con il cognato Mazzerbo, impiegato in
attività lavorativa similare e perfettamente a conoscenza delle dinamiche del
gruppo criminale della cosca ed in grado di riferire a soggetti terzi non ancora
identificati le preziose informazioni apparendo emblematica sul punto la
acquisizione dei disegni di cui ha parlato in auto prima dell’incontro con Di Mare
ed il Palamara; tali circostanze hanno fatto escludere che la misura degli arresti
domiciliari potesse ritenersi adeguata non potendosi fondatamente fare
affidamento sul rispetto delle prescrizioni tese al divieto di comunicazione con i
terzi.
5. La motivazione in questione, quindi, risulta essere assolutamente priva di
vizi poiché non si limita a dare atto della assenza di elementi che siano in grado
di essere valutati positivamente in ordine alla prospettata adeguatezza come
richiesti dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., che prevede la
presunzione relativa di adeguatezza della misura estrema della custodia
cautelare in carcere (Sez. 2, Sentenza n. 3105 cit.) con riferimento ai fatti di cui
al capo b), ma evidenzia in termini concreti ed attuali gli elementi che ne
impediscono la gradazione.

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pena prevista astrattamente prevista in caso di condanna, circostanze tutte

Da quanto sopra discende che le censure mosse al provvedimento
impugnato risultano infondate, essendosi il Tribunale attenuto ai principi dettati
in materia.
6. Al rigetto del ricorso proposto dall’indagato, infine, consegue la condanna
al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616
c.p.p..
7. L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi
dell’art. 94, comma 3-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente

gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell’art. cit..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 05/12/2017.

provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell’istituto penitenziario per

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