Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6059 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6059 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

Data Udienza: 15/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROFILO GIACOMO MARIO N. IL 25/09/1949
avverso l’ordinanza n. 271/2012 TRIBUNALE di LECCE, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 9 luglio 2012, rigettava l’istanza avanzata
nell’interesse di Profilo Giacomo volta a ottenere la declaratoria ex art. 649 cod.
proc. pen. in relazione alle sentenze di condanna in relazione alle quali è stato condannato per il reato di cui all’art. 416 e 416 bis c.p. mentre in realtà si trattava del
medesimo reato.

tempestivo ricorso per cassazione Profilo Giacomo chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità. Non tiene conto peraltro il ricorrente, che al di là del
nomen juris già di per sé sufficiente per delineare fatti diversi e non sussumibile in

unico fatto, vi sarebbe comunque la scansione temporale differente dei reati in
questione che integra segmenti di reato associativo autonomamente punibili.
3.2. — Il provvedimento gravato, peraltro, dando conto in modo analitico delle
ragioni della propria decisione, ha correttamente valutato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni delta
legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di legittimità.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’alt. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Profilo Giacomo — RG: 1438/13, RU: 99;

2

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

DEPOSITATA

Il Pre idente

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