Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6057 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6057 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL JAWHARI ELIDRISSI JAMAL EDDINE N. IL 26/07/1961
avverso l’ordinanza n. 1995/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 6 novembre 2012, rigettava le istanze
avanzate nell’interesse di El Jawhari Elidissi Jamal Eddine volte a ottenere le misure
alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975,
n. 354), della detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 bis, L. 26 luglio 1975, n.
354) ovvero della semilibertà (art. 50, L. 26 luglio 1975, n. 354).

tempestivo ricorso per cassazione El Jawhari Elidissi Jamal Eddine chiedendone
l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità (come le doglianze circa la pretesa non completezza
dell’indagine UEPE).
3.2. — Il provvedimento gravato, peraltro, dando conto in modo analitico delle
ragioni della propria decisione, ha correttamente valutato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della
legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di legittimità.

In particolare è stato evidenziato che l’El Jawhari, come emerso dalla documentazione acquisita, conserva una più che apprezzabile soglia di pericolosità sociale,
giusti í precedenti penali iscritti e í procedimenti a tutt’oggi pendenti per gravi reati,
considerata anche la relazione personologica negativa che rende sconsigliabile
l’accesso alle invocate misure alternative in forza della insufficiente presa di coscienza del disvalore della condotta illecita tenuta.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

Ud. in cc: 15 ottobre 2013 — El Jawhari Elidissi Jamal Eddine — RG: 1393/13, RU: 97;

2

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima

Sezione penale

mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

nsi • re estenNre

• (2)C.0 i .

Il Pre idente

Cassa delle Ammende.

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