Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6056 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6056 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANCHI CIRO N. IL 14/12/1973
avverso l’ordinanza n. 1717/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 27 novembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava le istanze avanzate nell’interesse di Stanchi Ciro volte a ottenere le misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L.
26 luglio 1975, n. 354), della detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 bis, L. 26
luglio 1975, n. 354) ovvero della semilibertà (art. 50, L. 26 luglio 1975, n. 354) ov-

1990, n. 309.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Stanchi Ciro chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il gravame, si sviluppa in modo generico, assertivo, non
concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato, limitandosi a enunciare ragioni gravatorie non specificate e che risolvono in
una mera reiterazione delle richiesta già respinte dal Tribunale di Sorveglianza. Ai
sensi dell’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma
1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen.
Come costantemente affermato da questa Corte (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n. 47414, rv. 242129, Arruzzoli e altri; n. 4641 del 1992, rv. 190733; n.
8596 del 2001, rv. 219087; n. 8863 del 2003, rv. 224115), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c)
cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in € 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Stanchi Ciro — RG: 1388/13, RU: 95;

2

vero la sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 9 ottobre

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

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Il Pr idente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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