Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6055 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6055 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZATO PIETRO N. IL 29/05/1957
avverso l’ordinanza n. 964/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 4 novembre 2012, il Magistrato di Sorveglianza di Venezia rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Manzato Pietro volta
a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975, n.
354).

tempestivo ricorso per cassazione Manzato Pietro chiedendone l’annullamento.
In data 28 settembre 2013 il ricorrente presentava memoria con cui allegava
sentenza di questa Corte di legittimità, richiamandone i principi di diritto.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte invero (cfr., tra le
molte, le sentenze di questa Sezione Cass., Sez. 1, 9 luglio 2009, n. 31809, Gobbo,
rv. 244322; Sez. 1, 25 ottobre 94, Ricci, rv. 200011; Sez. 1, 12 marzo 1998, Fatale, rv. 210553; 15 novembre 2001, Chifari, rv. 220473) il giudice, se ai fini della

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concessione dell’affidamento in prova e degli altri benefici penitenziari non deve
trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere riguardo altresì al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta
la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano stati o meno i
sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano
possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.
3.2 — E tale accertamento è stato in concreto compiutamente svolto dal giudice
che ha per vero evidenziato che il Manzato, come emerso dalla documentazione acquisita dalla relazione del gruppo di osservazione che lo ha sottoposto a scrutinio
personologico, conserva una rilevanza soglia di pericolosità sociale che rende sconsigliabile l’accesso alle invocata misura alternativa in carenza peraltro di segnali positivi stabili e certi di recupero, sicché il giudice correttamente ha motivato un negativo giudizio in chiave prognostica sulla personalità del condannato tanto da ritenere che la misura richiesta non sia idonea a fronteggiare in concreto il suo pericolo
di recidivanza. Per contro le sollecitazioni difensive si profilano meramente fattuali,
oltre che generiche e meramente rivalutative delle determinazioni prese dal giudice
con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Manzato Pietro — RG: 1379/13, RU: 94;

i-

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

La sentenza prodotta dal ricorrente appare peraltro richiamare quegli stessi
principi sopra riportati e ottemperati dal Magistrato di Sorveglianza.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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sig •, re estensore

.

Il Presidente

mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00

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