Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6055 del 05/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6055 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LAASRI JAMAL N. IL 02/11/1985
2) LAASRI MOUNIR N. IL 19/08/1989
3) LACHHAB MOHAMMED N. IL 15/07/19§1
avverso la sentenza n. 2397/2011 TRIBUNALE di VERONA, del
11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 05/11/2012

OMISIDERATO IN DIRITTO:
ehe il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
morosa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
~Mutaria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
lese ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle protilance del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medeiimo provvedimenti) o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved in proposito, fra le altre: Cass. IV, il I maggio — 7
luolio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — l ghigno 2000 n. 1693,
RV 216583; Cass. 11, 21 maggio — 30 giugno 2003 rt. 2/930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koum», RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688, 13rendoliri, RV 236622);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, iin assenza di elerneng che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche rapplicaZione della prescritta sanzione pecuniaria, i cui importo
i equo fissare in euro millecinquecento Per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inamMissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese diel procedimento nonché al versamento della somma di euro
reiliecinquecento alla cassa delle ammende.
Così decisJin oija, il novembre 2012.

RILEVATO IN FATTO:
Ohe con l’impugnata sentenza, pronunciata ai Sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
teli LAASRI Jainal, LAASRI /vlounir e LACHIIAB Mohamed, per il reato dì rissa
a ravata, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi quattro di
reclusione per ciascuno dei primi due e di mesi sei e giorni venti di reclusione per il
terzo;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa
del1mputatI denunciando violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla
mancata applicazione delrart. 129 c.p.p.;

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