Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6054 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6054 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MULAS MASSIMILANO N. IL 17/09/1979
avverso l’ordinanza n. 1857/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 14 novembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia rigettava le istanze avanzate nell’interesse di Mulas Massimiliano
volte a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975,
n. 354) e la detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 bis, L. 26 luglio 1975, n.
354).

ricorso per cassazione Mulas Massimiliano chiedendone l’annullamento.
2.1 — Con motivi nuovi, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., fatti pervenire a
mezzo fax, il prefato, personalmente, ha ripreso le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l’accoglimento delle medesime.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura si sviluppa in modo generico e
non coordinato con il testo del provvedimento gravato. Trattasi con evidenza di operazione del tutto preclusa avanti a questa Corte di legittimità. Le argomentazioni
difensive non tengono per vero conto delle ragioni specifiche di rigetto spese nel
provvedimento dal giudicante.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Mulas Massimiliano — RG: 1378/13, RU: 93;

2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

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