Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6053 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6053 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REINA FRANCESCO N. IL 31/07/1987
avverso l’ordinanza n. 1256/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 15/10/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 30 novembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta rigettava le istanze avanzate nell’interesse di Reina Francesco volte a ottenere le misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova
al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354), della detenzione domiciliare
(art. 47 ter comma 1 bis, L. 26 luglio 1975, n. 354) ovvero della semilibertà (art.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Reina Francesco chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il gravame, si sviluppa in modo generico, assertivo, non
concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato, limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio
chiarite violazioni di legge e ai principi in tema di motivazione. Ai sensi dell’art. 581
comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod.
proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando
venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa Corte (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n.
47414, rv. 242129, Arruzzoli e altri; n. 4641 del 1992, rv. 190733; n. 8596 del
2001, rv. 219087; n. 8863 del 2003, rv. 224115), in materia di impugnazioni,
l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod.
proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Reina Francesco — RG: 1369/13, RU: 90;
2
50, L. 26 luglio 1975, n. 354).
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Settima Sezione penale
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013
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Il Pre idente
12.1 ori