Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6052 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6052 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NARDON STEFANO N. IL 12/01/1977
avverso l’ordinanza n. 1302/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 10 ottobre
2012 che rigettava e dichiarava l’inammissibilità delle istanze presentate nell’interesse di Nardon Stefano volte a ottenere l’accesso a misure alternative alla detenzione ha personalmente interposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento.

bile perché proposto fuori termine ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc.
pen. Dall’esame degli atti, consentito in questa sede per fa natura dell’eccezione
sollevata, risulta per vero che i motivi sono stati depositati in data 6 dicembre 2012
oltre cioè il termine di legge dal mometo che il provvedimento gravato è stato notificato al Nardon, come egli stesso evidenzia nell’impugnativa in parola, in data 6
novembre 2012.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 dei 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

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3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissi-

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