Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6051 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6051 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRAI ENRICO N. IL 01/04/1941
avverso la sentenza n. 9209/2011 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 15/10/2013
1. Avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Cagliari del 7
dicembre 2012 con la quale è stata applicata nei suoi confronti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione ed euro
8000,00 di multa in ordine ai reati contestatogli, unificati ai sensi
dell’art. 81 c.p., di cui ai sensi della normativa in materia di armi /L.
497/74 art. 10 e 14. L. 110/75 art 23 co. III, ed ai sensi dell’art. 648
c.p., propone ricorso per cassazione Ferrai Enrico, deducendo
difetto di motivazione nella sentenza impugnata in riferimento alla
sussistenza del reato ed all’elemento soggettivo di esso.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 606 co. 3
c.p.p., dappoichè il giudice del merito ha sufficientemente dato
conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento
intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che
l’esposta lamentela del ricorrente si appalesa strumentale e
dilatoria.
D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata
ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.
25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una
motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444
c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente
(Cass. sez.un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass.
pen., sez. VI, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809).
Quanto infine all’accertamento negativo circa le condizioni di
applicabilità dell’art. 129, è sufficiente, secondo autorevole e
consolidato insegnamento, una motivazione meramente enunciativa
quando, come nel caso che ci occupa, dal processo non emergano
elementi concreti che potrebbero giustificare l’applicazione dell’art.
129 c.p. (Cass. sez. un., 27 sett. 1995, Serafino, m. 202270).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1500,00.
P. Q. M.
La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.
n. U- (lo()
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il Preidente
Il consigliere relatore