Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6050 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6050 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONACCI AGOSTINO STRANIERO N. IL 31/08/1974
avverso la sentenza n. 1743/2009 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
12/10/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 15/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2009, il Tribunale di Bologna dichiarava Antonacci Agostino colpevole del reato a lui ascritto di cui all’art. 4 L. 18
aprile 1975, n. 110 (porto di coltello senza giustificato motivo) e, ritenuta l’ipotesi
di lieve entità, lo condannava alta pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, scontando la redazione nelle forme
dell’appello in quanto è stato erroneamente ritenuto dall’impugnante che il giudice
competente fosse quello della cognizione, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico, in fatto e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili in questa sede di legittimità oltre che vertenti su una mera richiesta di
revisione del trattamento sanzionatorio, vietate in questa sede.
3.2. — Il provvedimento gravato, peraltro, dando conto in modo analitico delle
ragioni della propria decisione, ha correttamente valutato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della
legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di legittimità.

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4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorliConsegue di diritto la con-

danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

Udienza in camera di consiglio: 15 ottobre 2013 — Antonacci Agostino — RG: 1335/13, RU: 86;

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tempestivo ricorso per cassazione l’Antonacci chiedendone l’annullamento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2013

Il Pre idente

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