Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 605 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 605 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WAQAS SAID N. IL 15/04/1980
avverso l’ordinanza n. 626/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
20/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/selgite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 10/12/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 20 novembre 2014, la Corte di appello di
Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Waqas
Said di revoca della sentenza di condanna per la violazione dell’art. 13, comma
13 decreto legislativo n. 286 del 1998, ed il riconoscimento del vincolo della
continuazione tra le sentenze di a) Tribunale di Bologna 30 ottobre 2008 per
violazione degli artt. 110 c.p., 73 d.P.R. 309 del 1990, 368 c.p.; b) Tribunale di
Bolzano 14 maggio 2009 per violazione degli artt. 495 c.p. e 13, comma primo,

violazione dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. A ragione della decisione, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la
condotta di reingresso nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario,
destinatario di un provvedimento di rimpatrio, conservava rilevanza penale; la
richiesta di continuazione era esclusa perché erano insussistenti i presupposti
dell’unicità del disegno criminoso stante la non omogeneità della natura dei reati
in materia di stupefacenti sub a) e c) e gli altri sub b), e per la distanza
temporale tra i fatti di cui ai reati sub a) e c) risalenti rispettivamente al giugnoluglio 2007 e al 10 febbraio 2009.

3. Avverso questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Waqas
Said a mezzo del difensore di fiducia che, con un primo motivo, denuncia
congiuntamente violazione di legge e vizio motivazionale (carenza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). In sintesi, ritiene che
essendo stato il ricorrente espulso, e non sottoposto alla procedura di rimpatrio
stabilita dalla direttiva 2008/115/CE, il reingresso nello Stato era irrilevante e la
sanzione penale avrebbe potuto essere irrogata soltanto se il soggiorno
irregolare nello Stato fosse avvenuto all’esito di una regolare procedura di
rimpatrio e senza che sussistesse un giustificato motivo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge ed assenza di motivazione
in merito al rigetto della richiesta di applicazione della continuazione tra i reati.
La Corte di appello aveva ravvisato l’elemento ostativo nella differente natura dei
beni giuridici offesi, laddove avrebbe dovuto ritenere che il reingresso in Italia
era un elemento del fine di commettere reati in materia di stupefacenti, così
come le false dichiarazioni sulle generalità erano espressione della volontà di
sottrarsi a procedure di rimpatrio. Afferma che non poteva escludersi in astratto
che nel momento in cui il ricorrente commetteva il primo reato si prefigurasse la
commissione dei successivi.

1

Testo Unico Immigrazione; c) Gip del Tribunale di Bologna 14 ottobre 2009 per

4. Il Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del primo motivo e l’annullamento dell’ordinanza
limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non ricorrendo
nessuno dei vizi denunciati, avendo la Corte di appello esattamente interpretato
le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte di

2. Quanto al primo motivo, si rileva che la direttiva europea 2008/115/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 non ha inciso sulla
fattispecie astratta disciplinata dall’art. 13, comma 13, d. 1gs. n. 286 del 1998 e
sulla perdurante configurabilità del delitto di cui all’art. 13, comma 13, avendo
riguardato solo la procedura di rimpatrio “da applicarsi negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. Nella sentenza
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 01/10/2015, Causa C-294/14,
Celaj (Quarta Sezione) al punto 30 si legge che “Si deve dunque considerare, a
fortiori, che la direttiva 2008/115 non preclude la facoltà per gli Stati membri di
prevedere sanzioni penali a carico dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno sia
irregolare, per i quali l’applicazione della procedura istituita da tale direttiva ha
condotto al rimpatrio e che entrano nuovamente nel territorio di uno Stato
membro trasgredendo un divieto di ingresso” ed al successivo punto 33
“Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla
questione posta dichiarando che la direttiva 2008/115 deve essere interpretata
nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato
membro che prevede l’irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un
paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel
proprio paese d’origine nel quadro di un’anteriore procedura di rimpatrio, rientri
irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di
ingresso”. La doglianza è quindi manifestamente infondata.

3. In ordine al rigetto della richiesta di continuazione tra i reati, il giudice
dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano l’istituto in
questione. Il ricorrente mostra di confondere l’identità del disegno criminoso, che
postula che tutti gli specifici reati commessi siano stati oggetto di
rappresentazione e deliberazione unitaria sia pure di massima, ma pur sempre
comprensiva delle singole concrete violazioni, con il generico programma
criminale, aperto alla commissione di reati.

2

Cassazione.

4.

La Corte, con motivazione sintetica ma giuridicamente corretta, ha

indicato le ragioni che escludevano che i fatti oggetto delle sentenze di condanna
in esame fossero sintomatici dell’identità del disegno criminoso, poiché
eterogenei tra loro e distanziati cronologicamente l’uno dall’altro, fattore questo
non compatibile con la struttura del disegno criminoso che postula l’iniziale
deliberazione unitaria di tutte le violazioni, e non omogeneità dei reati. Le
difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti

risoluzione antidoverosa, comportano (come rileva la Dottrina) che le possibilità
di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad
annullarsi in proporzione inversa all’aumento del distacco temporale tra i singoli
episodi criminosi». E da tanto deriva che il dato cronologico costituisce un indice
probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un
limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione.
A tale valutazione del giudice di merito, il ricorrente si limita a generiche
enunciazioni, senza specificare in fatto quale fosse il collante, diverso dalla mera
situazione di clandestinità, atto ad unificare i singoli reati, così da inferire che
fossero mezzo per il conseguimento di un unico intento, sufficientemente
specifico e rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi.

5. Valutate le ragioni dell’inammissibilità risulta equa la condanna alla

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pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 dicembre 2015.

probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova

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