Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 605 del 05/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 605 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALESSANDRO INDRICCHIO GIUSEPPE nato il 30/05/1989 a TERMINI IMERESE
avverso l’ordinanza del 01/06/2017 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI
Il Proc. Gen. ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Alessandro Indricchio Giuseppe ricorre impugnando la ordinanza del
Tribunale del Riesame di Palermo che, a seguito di annullamento della ordinanza
dello stesso Tribunale da parte della Corte di cassazione per totale assenza di
motivazione, ha rigettato il riesame proposto dalla difesa dell’indagato,
confermando la ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. di
Termini Imerese relativamente a numerosi episodi di spaccio di sostanze
stupefacenti del tipo hashish e cocaina in Trabia dal 2012 al novembre 2015.
2. Il ricorrente deduce tre distinti motivi:
2.1. violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art.
606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., poiché, alla luce della applicazione di
altra misura cautelare per fatti di cessione di sostanze stupefacenti commessi in
Trabia il 2 luglio 2015, essendo i reati del procedimento in questione identici e
anteriori rispetto a quelli contestati nella ordinanza del 14 gennaio 2016, sono

Data Udienza: 05/12/2017

conseguente spirare dei termini massimi di fase, emergendo dagli atti la
conoscenza pregressa da parte della stessa autorità giudiziaria. In tal senso
depone la disamina cronologica degli atti e la esecuzione delle indagini ad opera
degli stessi carabinieri di Trabia;
2.2. violazione di norme poste a tutela del diritto di difesa a mente dell’art.
606, comma 1, lett. b), poiché il P.M. non ha depositato i files audio e video delle
riprese e delle captazioni, la cui visione è stata impedita anche al G.i.p. che ha
emesso la misura;

cod. proc. pen., in ordine alla parte della memoria presentata il 4 gennaio 2017
dinanzi al Tribunale del riesame di Palermo, la cui ordinanza è stata annullata, in
ordine alla utilizzabilità delle dichiarazione rese dai soggetti acquirenti dello
stupefacente poiché irritualmente sentiti in merito ai fatti senza la assistenza del
difensore, omettendo di riportare per esteso le domande e ponendo domande
suggestive.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Quanto al primo motivo connesso alla retrodatazione dei termini della
misura che il ricorrente richiede vengano fatti decorrere a partire dal 2 luglio
2015, si rileva come i principi applicativi della norma di cui all’art. 297, comma
3, cod. proc. pen., sono stati definiti dagli interventi della Corte costituzionale
(sentenza n. 408 del 2005 e n. 233 del 2011) e della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep.
2007, Librato) e, per quel che concerne il presente procedimento, possono, in
astratto, avere rilevanza quando nei confronti di un imputato sono emesse in
procedimenti diversi più ordinanze custodiali per fatti diversi in relazione ai quali
esiste una connessione qualificata, operando la retrodatazione per i fatti
desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata
emessa la prima ordinanza.
2.1. La questione della retrodatazione della decorrenza del termine di
custodia cautelare può essere dedotta in sede di riesame solo se: a) per effetto
della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della
emissione del secondo provvedimento cautelare; b) se tutti gli elementi per la
retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare. La mancanza di poteri istruttori
del giudice del riesame e le esigenze di speditezza del procedimento incidentale

de libertate inducono ad escludere una pronuncia sul punto basata sulla sola
prospettazione difensiva non sufficientemente verificata e verificabile in sede di
riesame, non rimediabile in sede di legittimità, in considerazione dei limiti del

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2.3. omessa motivazione, a mente dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

relativo sindacato (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, P.M. in proc. Polcino, Rv.
25354901).
2.2. Tanto premesso, si osserva come il tribunale abbia fornito rigorosa
motivazione circa il rigetto della relativa eccezione affermando come il 2 luglio
2015, al momento dell’arresto in flagranza di reato di Alessandro Indiricchio, la
informativa dei carabinieri, depositata il 20 gennaio 2016, relativa alla indagine
che ha poi costituito la base per la emissione della ordinanza di custodia
cautelare del 14 dicembre 2016, non fosse stata portata a conoscenza, né fosse

quindi, desumibile dagli atti della prima misura adottata nei confronti di
Alessandro Indricchio la sussistenza di elementi che poi hanno formato oggetto
di contestazione della seconda. Tanto più che la valutazione in ordine alla
sussistenza del requisito della «desumibilità dagli atti», non va confuso con la
mera conoscenza o conoscibilità di determinati fatti (Sez. 6, sentenza n. 48565
del 06/10/2016, Comisso, Rv. 268391; Sez. 1, sentenza n. 12906 del
17/03/2010, Cava, Rv. 246839; Sez. 4, n. 2649 del 25/11/2008, dep. 2009,
Endrizzi, Rv. 242498), potendo la retrodatazione astrattamente ipotizzarsi solo
se il secondo provvedimento custodiale è stato concretamente adottato al
momento dell’emissione della prima ordinanza, circostanza possibile se il quadro
indiziario è stato valutato, per gravità e completezza, come integrante tutti i
presupposti che legittimano l’adozione della misura (Sez. U, n. 45246, cit.).
2.3. Il Tribunale ha, inoltre, osservato, con motivazione immune da vizi,
come la difesa dell’indagato non abbia allegato i provvedimenti su cui fondare la
retrodatazione dei termini, formulando sul punto motivi generici con
conseguente impossibilità da parte di quel collegio di comprendere la sussistenza
degli elementi richiesti ai fini della valutazione in ordine alla retrodatazione dei
termini. In presenza di una motivazione caratterizzata dalla logicità e correttezza
e adeguatamente argomentate le ragioni che non consentono a quel collegio di
addivenire ad una diversa conclusione sulla base della sola lettura della
ordinanza custodiale, la questione attinente alla retrodatazione ex art. 297,
comma 3, cod. proc. pen. costituisce una valutazione sul fatto, il cui esame è
precluso al giudice di legittimità (Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano,
Rv. 246798; Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829;
Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797). Né, si osserva, appare
sufficiente allegare in sede di legittimità i relativi atti che, lungi dall’essere
conferenti al riguardo, in quanto non esplicitano né quanto dedotto al Tribunale
del riesame, né quanto contestato circa la relativa motivazione, né, infine,
consentono di superare, in questa sede, il problema connesso alla impossibilità di
comprenderne la immediata percezione tramite la sola lettura della ordinanza

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altrimenti valutabile da parte dell’autorità giudiziaria procedente. Non era,

genetica (avallando la motivazione del provvedimento impugnato sul punto), non
risultano idonei a fornire gli elementi necessari alla retrodatazione dei termini.
3. Con riferimento alla omessa allegazione dei flles audio, la questione è
infondata poiché solo la omessa trasmissione degli atti su cui ha fondato la sua
decisione il G.i.p. determina, a mente dell’art. 309, comma 5 e 10, cod. proc.
pen., la inefficacia della misura, mentre l’omesso deposito del brogliaccio di
ascolto e dei

files

audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di

intercettazione non è in alcun modo sanzionato da nullità o inutilizzabilità

informale, che dia conto del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della
polizia giudiziaria, fatto salvo l’obbligo del Tribunale di fornire congrua
motivazione sulle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle
conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall’ascolto in
forma privata dei relativi files audio (Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Rv.
263107). Di tanto il Tribunale ha fornito sufficiente motivazione rispondendo al
rilievo del ricorrente e facendo espresso riferimento alla condivisa giurisprudenza
di questa Corte.
4. Quanto al dedotto vizio di motivazione in ordine al contenuto della
memoria, contenente in realtà motivi aggiunti, depositata in data 4 gennaio
2017, si osserva come il Tribunale del riesame abbia risposto ai motivi connessi
alla presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati a
sommarie informazioni affermando che, essendo tutti i soggetti, meri assuntori,
non potevano essere considerati coindagati come rilevato dalla difesa (pag. 9
primo capoverso). L’assunto in questione è conforme a costante giurisprudenza
di questa Corte secondo cui l’acquirente di modiche quantità di sostanza
stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non
personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona
informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal
fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso
personale (ex plurimis: Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rcv. 236370;
Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, D’Onofrio, Rv. 261953; Sez. 6, n. 39981 del
19/09/2013, Reghai, Rv. 256274).
5. Il rilievo contenuto nella citata memoria in cui si contestano le modalità
suggestive con cui sarebbero state poste e verbalizzate le domande, è infondato;
le regole cui il ricorrente fa riferimento attengono alla fase dibattimentale e non
sono applicabili alla fase delle indagini (Sez. 3, n. 43837 del 29/10/2008,
Garbellini, Rv. 24168601), ed essendo assolutamente generico il relativo motivo
posto in sede di merito poiché non è stato in quella sede specificato a quale
dichiarazione si facesse riferimento e relativamente a quale imputazione la

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essendo sufficiente la trasmissione di documentazione anche sommaria e

circostanza assumesse rilievo, deve farsi rinvio al principio secondo cui in sede di
impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato
accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per
genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014,
Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705), con conseguente
inammissibilità originaria, per carenza d’interesse, del ricorso per cassazione
avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab
origine

inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale

giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Rv.265878; Sez.2, n.10173
del 16/12/2014, dep. 2015, Rv.263157).
Nel caso oggetto del presente giudizio, dette questioni sollevate dal
ricorrente erano manifestamente infondate e, pertanto, non sussisteva alcun
obbligo di motivazione per il Tribunale.
6. Al rigetto del ricorso, consegue, a mente dell’art.616, comma 1, cod.
proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.
7. L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi
dell’art. 94, comma 3-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente
provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell’istituto penitenziario per
gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell’art. cit..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
att. cod. proc. pen..
Così deciso il 05/12/2017.

1-ter, disp.

accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di

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