Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6048 del 15/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6048 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUKAVINA CRISTIAN N. IL 29/07/1988
avverso la sentenza n. 4140/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 7
marzo 2012 con la quale veniva condannato, in riforma —quanto alla
pena- di quella resa il 4 agosto 2008 dal Tribunale di Ravenna, alla
pena di anni uno e mesi due di reclusione perché riconosciuto
colpevole dd. reat•idi cui all’art. 13 co. 13-ter d. lgs. 286/1998 e di
cui all’art. 495 c.p. per aver dichiarato ripetutamente false
generalità a pubblici ufficiali, propone ricorso per cassazione
Rukavina Cristian, assistito dai difensori di fiducia, i quali, nel suo
interessei ne chiedono l’annullamento perché viziata, a loro avviso,
da violazione di legge e difetto di motivazione.
Denuncia in particolare la difesa ricorrente che: la norma
incriminatrice di cui al capo A) è in contrasto con i principi
affermati dalla Corte Europea a margine del reato di cui all’art. 14
d. Igs 286/1998; la duplice identificazione utilizzata dall’imputato è
coerente con la possibilità offerta ai cittadini della ex Iugoslavia di
evitare ritorsioni politiche legate al nome; l’imputato ha oggi una
precisa identificazione nominale ed è fornito di passaporto croato.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le argomentazioni difensive innanzi riportate si caratterizzano per
la loro palese genericità, giacchè per un verso apodittiche, come
quella relativa al contrasto della norma incriminatrice con i principi
affermati dalla Corte di Giustizia, e, per altro verso, eccentriche
rispetto alle contestazioni mosse, giova ribadirlo, non contrastate
nelle loro risultanze fattuali.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
DEPOSITATA
in favore della Cassa delle ammende.
IN CANCELLERIA
Roma, addì 15 ottobre 2013
Sezione VII Penale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA