Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6045 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6045 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAURIZI LUIGI N. IL 06/05/1953
avverso l’ordinanza n. 509/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
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Data Udienza: 15/10/2013
La Corte osserva:
Maurizi Luigi ha proposto ricorso per cassazione impugnando
l’ordinanza con la quale, il 16 maggio 2012, la Corte di appello di
condizionale della pena concessagli con sentenza del 29.5.2009
della medesima corte distrettuale.
Il ricorso veniva assegnato alla VII sezione di questa Corte, con le
notificazioni di rito, giacchè la dichiarazione di impugnativa
limitava le ragioni di doglianza alla mera espressione “per vizi di
motivazione”.
L’impugnazione, in quanto palesemente generica, è inammissibile.
Va inoltre rilevato che la stessa risulta proposta a mezzo
telegramma inviato da tale “Claudia Franciosi”, la quale assume di
aver raccolto la dichiarazione di ricorso del Maurizi. Di qui altresì
l’ulteriore profilo di inammissibilità connesso alla legittimazione
della proponente il ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente sia al pagamento delle spese del procedimento che di una
somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Roma, giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione