Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6043 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6043 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALICINO NATALE N. IL 28/08/1930
avverso l’ordinanza n. 129/2012 TRIBUNALE di FOGGIA, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

1. Avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia, in funzione
di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 6 dicembre 2012,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a due
decreti di condanna resi dal medesimo GIP il 12.12.2011 ed il
7.12.2011 in relazione al reato di cui all’art. 2 L. 683/1983 per
condotte consumate nell’aprile 2008 e nel febbraio 2009, propone
ricorso per cassazione Alicino Natale, denunciando, personalmente,
violazione degli artt. 671 ed 81 c.p. e illogicità della motivazione
impugnata.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che il giudice del merito non
ha adeguatamente delibato la istanza rivolta dal detenuto, la
medesimezza dei reati sanzionati e la loro vicinanza temporale,
irritualmente richiedendo all’interessato la prova diabolica della
unicità del suo disegno criminoso, viceversa desumibile proprio
dalle caratteristiche innanzi evidenziate (identità delle due
contravvenzioni e loro vicinanza temporale).
2. Il ricorso veniva assegnato alla VII sezione della Corte previo gli
avvisi di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi
dell’art. 616 c.p.p. e di una somma in favore della Cassa delle
ammende, somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 15 ottobre 2013

indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur
officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere
affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento,
infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza
vizi logici e travisamento dei fatti.
3.2 Tanto premesso sul piano dei principi ritiene il Collegio che il
giudice territoriale abbia fatto di essi puntuale applicazione, con
provvedimento articolato logicamente, di guisa che oltre lo stesso
rimane il giudizio di merito, abbondantemente invocato col ricorso
in esame, il quale anche per tale ragione non può trovare ingresso.
Il giudice a quo infatti, con valutazione in fatto logicamente
coerente eppertanto non sindacabile in sede di legittimità, ha
ritenuto distanti nel tempo le due condotte contravvenzionali
dedotte in giudizio, altresì valorizzando la circostanza, anch’essa
logicamente significativa, che tra l’una e l’altra contravvenzione il
ricorrente ha viceversa tenuto condotte rispettose del dettato
normativo, provvedendo al versamento puntuale di quelle
contribuzioni la cui omissione ha determinato i decreti di condanna.

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