Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6042 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6042 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udienza: 15/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RULLO NICOLA N. IL 04/10/1970
MURANO ROBERTO N. IL 01/03/1972
avverso la sentenza n. 4808/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

•1.

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3
novembre 2011 con la quale è stata confermata quella del 29
maggio 2009 resa dal Tribunale della stessa sede e, con essa, la lro
condanna alla pena di un anno di reclusione ciascuno perché
riconosciuti colpevoli del reato di cui all’art. 9 co. 2 L. 1423/1956,
per non aver osservato, in quanto sottoposti a misura di prevenzione
con obbligo di soggiorno, la prescrizione di non associarsi
abitualmente a persone pregiudicate, propongono ricorso per
cassazione Rullo Nicola e Murano Roberto, assistiti dal medesimo
difensore di fiducia, il quale nel loro interesse ne chiede
l’annullamento perché viziata, a suo avviso, da violazione di legge e
difetto di motivazione.
Denuncia in particolare la difesa ricorrente che la contestazione in
atti non consente di ritenere sussistente il reato ed in particolare il
requisito dell’abitualità della frequentazione e che il reato stesso
doveva essere riqualificato ai sensi del primo comma della norma
incriminatrice dappoichè non violato l’obbligo di soggiorno.

2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto all’assiduità delle frequentazioni, opportunamente la corte
distrettuale ha richiamato l’insegnamento di questo giudice di
legittimità in ordine alla ricorrenza del reato anche in ipotesi
caratterizzata dalla duplicità della frequentazione vietata (Cass.,
Sez. I, 26/11/2009, n. 47109) mentre, in riferimento alla invocata
riqualificazione, si richiama l’insegnamento di questa Corte,
secondo cui: “il reato di violazione agli obblighi imposti al
sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno è stato diversamente
qualificato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31
luglio 2005, n. 155, nel senso che la violazione di un qualunque
obbligo, anche diverso dal divieto di recarsi fuori del comune del
soggiorno, integra l’ipotesi delittuosa e non già, come previsto in
precedenza, quella contravvenzionale (Cass., Sez. I, 21/12/2005, n.
1485; Cass., Sez. I, 27/01/2009, n. 8412; Cass., Sez. I Sent.,
06/11/2008, n. 47766).
Quanto, infine, alla omessa motivazione circa le doglianze di merito

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00 per ciascuno dei ricorrenti..
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il Pres idente
Il consigliere relatore

relative alla pena ed al diniego delle attenuanti generiche, opina il
Collegio che la sentenza di secondo grado ha confermato per intero
quella di prime cure eppertanto anche la parte di essa relativa alla
determinazione della pena, tenuto conto altresì della palese
genericità delle doglianze di merito esposte dall’appellante sul
punto.

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