Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6041 del 15/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6041 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CINUS MASSIMILIANO N. IL 05/01/1970
avverso l’ordinanza n. 1098/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 22
novembre 2012 con la quale veniva dichiarata inammissibile la sua
impugnazione della sentenza del Tribunale della stessa sede che in
data 28 maggio 2012 lo aveva condannato alla pena di mesi sei di
arresto perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 9 co. 1
L. 1423/1956, per non aver osservato, in quanto sottoposto a misura
di prevenzione, la prescrizione di non allontanarsi dal Comune di
Sinnai, propone ricorso per cassazione Cinus Massimiliano,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne chiede
l’annullamento perché viziata, a suo avviso, da difetto della
motivazione.
Denuncia in particolare la difesa ricorrente che erroneamente non
ha ritenuto il giudice di secondo grado maturata la prescrizione
della contravvenzione pari ad anni tre oltre la metà.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel caso in esame va applicata la disciplina temporale della
prescrizione di cui alla L. 5.12.2005, n. 251, art. 6, in forza della
quale il reato contravvenzionale si prescrive in un tempo non
inferiore a quattro anni (art. 157 co. 1 c.p.) prorogabili fino a cinque
anni (art. 160 u.c.).
Nel caso di specie, come riconosciuto dallo stesso difensore
ricorrente, la condotta contravvenzionale è stata consumata il 20
agosto 2007, di guisa che il termine prescrizionale, nel caso in
esame, tenuto contro delle sospensioni processuali del termine, è
maturato il 28 gennaio 2013, eppertanto successivamente alla
sentenza impugnata, pronunciata, come detto, il 22 novembre 201
Si.C.
cdt
da& Zii vti °i o LA -, ytt eQUAL ‘‘ tlzei e vo 24. 1.2114- 244495:°(-4
1
–A44414\4dittX
(tu’b •
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
itt
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA