Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6041 del 05/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6041 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SALLAM MOHAMED ABDEL N. IL 25/10/1992
avverso la sentenza n. 947/2012 GIP TRIBUNALE di TORNO, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 05/11/2012

Sallam Mohamed Abdel ricorre avverso la sentenza 6.3.12, emessa dal G.i.p. del Tribunale di
Torino ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli ai capi
A-B-D (artt.495 c.p.), esclusa l’aggravante di cui all’art.61 n.11-bis c.p., unificati ex art.81 cpv. c.p.
e riconosciute attenuanti generiche, la pena di mesi dieci di reclusione
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

formula di stile, senza alcun riferimento alla gravità del reato e alla personalità dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di
Roma, 5 novembre 2012

e 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

comma 1, lett b) c.p.p. in ordine alla congruità della pena, la cui valutazione era avvenuta con una

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