Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 604 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 604 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
D’Ambrogi Valerio, nato a Roma il 07/04/1974
awerso la sentenza del 28/11/2012 della Corte d’appello di Roma R.G. n. 8610/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 28/11/2012 la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione Valerio D’Ambrogi, in
relazione al reato di cui agli artt. 610, 61, n. 1, cod. pen., perché, per motivi futili inerenti
alla circolazione stradale, con minaccia consistita nel mostrare un coltello e con violenza
consistita nel posizionare la propria autovettura dinanzi a quella di Roberto Danella e Gina
Fiore, aveva impedito ai predetti di proseguire la marcia.
1.1. La Corte territoriale ha rilevato: a) che il giudice di primo grado aveva preso in esame lo
stato di ebbrezza del Danella e aveva ritenuto che esso avesse provocato un’imprudente
manovra di guida, al punto che uno dei passeggeri della sua autovettura aveva abbassato il
finestrino per scusarsi con l’imputato; b) che quest’ultimo, secondo le deposizioni dei testi,
aveva invece avuto una reazione violenta e aveva prima tamponato l’autovettura del Danella
e poi l’aveva superata, mostrando un coltello, per poi porsi innanzi alla stessa, costringendo
il medesimo Danella a fermarsi; c) che, una volta usciti gli occupanti dalle autovetture, il
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Data Udienza: 14/11/2013

D’Ambrogi aveva aggredito il Danella con un coltello, cagionandogli lesioni, per le quali si era
proceduto separatamente; d) che le presunte discrasie emergenti dalle dichiarazioni non
incidevano sull’esatta ricostruzione dei fatti, dal momento che tutti i testi parlavano di un
doppio urto, confermato dai rilievi della Polizia municipale; e) che la mancata menzione da
parte dei testi trasportati dal Danella dello stato di ebbrezza di quest’ultimo poteva spiegarsi
col fatto che essi non ne erano al corrente, anche perché, in caso contrario, non avrebbero
posto a repentaglio la propria incolumità facendosi trasportare; f) che l’esistenza del coltello
era confermata non solo dalle successive lesioni del Danella, ma anche dal fatto che due

aggredire il Danella e la moglie con qualcosa che poteva essere un coltello; g) che, sebbene
l’imprudente manovra del Danella avesse provocato la reazione del D’Ambrogi, questa, per
l’estrema violenza, per la reiterazione dei comportamenti e per le conseguenze cagionate
appariva assolutamente sproporzionata.
Sul piano del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha aggiunto che la pena
determinata dal primo giudice era congrua ed adeguata alla gravità del fatto e alla
personalità dell’imputato, gravato da più precedenti anche specifici e trovato in possesso, al
momento del fatto, di un quantitativo di cocaina; proprio tali precedenti, uno dei quali per
rapina e altro per sequestro di persona e di lesioni, fondavano la contestata recidiva e il
giudizio di equivalenza operato dal giudice di primo grado.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1 Con il primo motivo, si lamenta assenza ed illogicità della motivazione, in relazione alle
censure prospettate con l’atto di appello.
In particolare, si critica: a) la minimizzazione dello stato di ebbrezza alcolica nel quale si
trovava il Danella, che non solo spiegava l’imprudente condotta di guida, ma consentiva
anche di configurare l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., illuminava l’inattendibilità
dei testimoni che viaggiavano con il Danella e che non avevano riferito di tale stato e
rendeva verosimile che il Danella avesse arrestato la marcia del suo veicolo non per l’azione
costrittiva dell’imputato; b) la valorizzazione della presenza di tracce d’urto sulla parte
anteriore e posteriore dell’autovettura condotta dall’imputato, che, al contrario, poteva
essere letta in senso favorevole alla versione di quest’ultimo; c) la ritenuta sussistenza della
minaccia consistita nell’esibizione del coltello da parte dell’imputato, che non era stata
percepita dal Danella — il quale, pertanto, non poteva essere stato influenzato nella sua
condotta da tale asserito comportamento — ed era stata riferita solo da una delle persone
trasportate sul veicolo del medesimo Danella, la quale, occupando il sedile posteriore destro,
si trovava nella posizione meno adatta per rilevare l’accaduto, tra l’altro incompatibile con il
fatto che il D’Ambrogi avrebbe impugnato l’arma, mai sequestrata, con la mano sinistra,
mentre affiancava l’auto condotta dalla persona offesa, sempre sulla sinistra.

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testi estranei, Massimo Piga e Simona Gentile, avevano riferito di avere visto l’imputato

2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione degli art. 61, n. 1 e
62, n. 2, cod. pen., alla luce dell’irregolare condotta di guida del Danella, il quale, per effetto
dello stato di ebbrezza alcolica nel quale si trovava, non solo aveva posto in essere una
manovra irregolare, ma non aveva neppure chiesto scusa e non aveva arrestato la marcia
per verificare il danno e chiarire l’accaduto.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, in ordine alla quantificazione della
pena, alla luce dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., e alla richiesta di escludere la
contestata recidiva.

risultanze del certificato del casellario giudiziario e la mancata considerazione della
documentazione prodotta in sede di udienza di convalida, ai fini della dimostrazione delle
condizioni di vita familiare, sociale e lavorativa dell’imputato.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile.
Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e
nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e
non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso
giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili le
censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale
probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in
motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte).
Ciò posto, si rileva che la Corte territoriale non ha affatto minimizzato lo stato di ebbrezza
alcolica nel quale si trovava il Danella, ma ha sottolineato, per un verso, che la mancata
menzione dello stesso da parte dei passeggeri dell’autovettura di quest’ultimo non ne
implicava un giudizio di inattendibilità, in ragione della inconsapevolezza dello stesso
(giacché, in caso contrario, non avrebbero messo a repentaglio la propria incolumità), e, per
altro verso, che il complessivo atteggiamento aggressivo dell’imputato era stato confermato
anche da testi estranei.
Le critiche mosse dal ricorrente, oltre a non essere convincenti in sé — per es., si afferma,
senza argomentare, che il doppio urto registrato e rilevato anche dalla Polizia municipale
sarebbe favorevole alla tesi del D’Ambrogi — risultano nella sostanza dirette ad una
valutazione atomistica dei singoli frammenti istruttori e non riescono a scalfire la logicità del
complessivo impianto argomentativo dei giudici di merito che tali elementi hanno
razionalmente considerato nella loro unitarietà.
Anche il profilo concernente l’esibizione del coltello, in tale contesto, perde di decisività, dal
momento che, ove pure il Danella non avesse arrestato la marcia per effetto di tale
condotta, ricorrerebbe il reato contestato, alla luce della violenza rappresentata dal doppio
urto, del quale hanno parlato i testi.

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In particolare, il ricorrente critica il mero richiamo operato dalla sentenza di primo grado alle

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto trascura di considerare i dati evidenziati dalla
sentenza impugnata e concernenti, da un lato, il fatto che, a seguito dell’imprudente
manovra del Danella, uno dei passeggeri si era scusato con il ricorrente e, dall’altro, il dato
assolutamente assorbente, della sproporzione della reazione del D’Ambrogi.
Al riguardo, va ribadito che la circostanza attenuante della provocazione di cui all’art. 62 n. 2
cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato
commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso
causale fra il fatto ingiusto e l’ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione

Lucianò, Rv. 248375).
Proprio siffatta sproporzione, sottolineata con motivazione che non esibisce alcuna manifesta
illogicità dalla Corte territoriale, rende, peraltro, assolutamente razionale la conclusione in
ordine alla futilità dei motivi che hanno determinato la condotta dell’agente.
3.

Inammissibile è il terzo motivo, dedicato alla quantificazione del trattamento

sanzionatorio.
Ed infatti, per un verso, con riferimento alla recidiva, il ricorso si concentra sulla valutazione
operata dal primo giudice, trascurando di considerare che la sentenza impugnata ha
valorizzato come il precedente per rapina e quello per sequestro di persona e lesioni
confermassero la personalità particolarmente violenta dell’imputato, quale si era espressa
nell’episodio in esame; mentre, per altro verso, opera un generico riferimento alle condizioni
di vita familiare, sociale e lavorativa del D’Ambrogi, che non consente di apprezzare né il
concreto significato dell’affermazione né l’incidenza delle stesse in ordine alla valutazione
discrezionale in punto di dosimetria della pena.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14/11/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

connotato della circostanza attenuante medesima (Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010,

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