Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 604 del 05/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 604 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SALVO FABIO nato il 10/10/1987 a PALERMO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 30/05/2017 del Tribunale del riesame di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDEATO IN DIRITTO
1.

Fabio Di Salvo impugna l’ordinanza di cui in epigrafe emessa dal

Tribunale del Riesame di Milano con cui è stato rigettato il ricorso proposto e
confermato il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies D.L.
n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, connesso al reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di un’autovettura, di un appartamento,
di una cassetta di sicurezza e di un conto deposito titoli accesi presso la banca
Intesa San Paolo e di un conto corrente acceso presso Poste Italiane.
2. Il ricorrente deduce i vizi di apparenza e mancanza di motivazione.
2.1. Quanto alla apparenza di motivazione, osserva che il tribunale ha
ignorato i rilievi e le allegazioni formulate dalla difesa: in ordine all’ammontare
dei redditi percepiti la cui quantificazione inerente a quelli leciti non sarebbe
stata presa nella giusta considerazione con particolare riferimento alle poste

Data Udienza: 05/12/2017

frutto di vincite di scommesse ammontanti ad oltre euro 80.000,00 e non
70.000,00 come affermato dal tribunale, in ordine alla provenienza dei gioielli da
doni in occasione del battesimo del figlio che il tribunale non ha ritenuto
compatibili con tali elargizioni non prendendo nella giusta considerazione le
tradizioni del meridione in ordine a tali regalie, sull’ammontare dei redditi
legittimi provenienti da stipendi di euro 1.000,00 al mese, sulla liquidazione di
sinistro che ha consentito di ricevere la somma di euro 23.746,00 e che il
tribunale ha ritenuto, con motivazione superflua, frutto di attività truffaldina, in

prive di base logica, hanno affermato essere stata acquistata due giorni prima
dell’arresto per rapina del Di Salvo, in tal modo collegando artatamente il bene a
fatti estranei alla contestazione per cui è sequestro, circa il possesso di una
polizza del valore di circa euro 41.000,00 che non spiega il motivo per cui
ritenere l’ammontare quale provento dei reati contestati. Le censure alla
motivazione sono estese anche alla interpretazione data al significato delle
intercettazioni telefoniche.
2.2. Il Tribunale ha, infine, omesso di fornire adeguata argomentazione sulla
proporzionalità tra i presunti ricavi della attività illecita connessa allo spaccio di
sostanza stupefacente di illecita detenzione di 30 grammi di cocaina per sei volte
e l’importo che complessivamente veniva sottoposto a sequestro.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
3.1. In tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è
consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e connesso a
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del
29/05/2008, Rv. 239692). In particolare, in materia di sequestro preventivo, è
ammissibile il ricorso quando la motivazione del provvedimento impugnato è del
tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per
rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice
nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv.
254893). Deve pertanto essere escluso che, a fronte della approfondita
valutazione degli elementi reddituali di un soggetto e dei parenti prossimi colpiti
da provvedimenti cautelari reali di sequestro preventivo funzionale alla confisca
ex art. 12 sexies D.L.306/92 da parte del Tribunale del riesame, in sede di
ricorso per cassazione, possano essere riproposti, sotto il profilo dell’omessa o
mancante motivazione, questioni riguardanti l’accertamento del requisito della

2

ordine al possesso dell’autovettura Audi che i giudici, sulla base di supposizioni

sproporzione, ove il giudice del riesame abbia compiuto una valutazione priva dei
requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.
3.2. Il Tribunale, al riguardo, ha adeguatamente motivato ed i dati forniti
circa la legittima impossidenza di beni appare frutto di una completa e non
arbitraria ricostruzione con riferimento al motivo per cui, a fronte di una
inesistente fonte legittima di reddito, il Lo Salvo non potesse in alcun modo aver
accumulato valori come quelli sequestrati, sia alla luce della non avvenuta
dimostrazione della legittimità della somma di denaro solo asseritamente

delle sale giochi, sia in ordine alla somma di denaro ricevuta a seguito di
liquidazione del sinistro, non essendo le somme ricevute idonee a giustificare la
possidenza dei beni, sia in ordine al possesso dell’autovettura del valore
nominale di euro 15.000, ma in realtà di valore notevolmente superiore, valori
che, unitamente alla polizza del valore di euro 41.000, facevano ritenere quanto
sequestrato assolutamente sproporzionato rispetto alla fonte di redditi derivanti
unicamente da uno stipendio ammontante, dal 2016 in poi, a 900/1.000 euro.
Anche in ordine ai gioielli rinvenuti all’interno della cassetta di sicurezza il cui
valore è stato quantificato in diverse migliaia di euro, il Tribunale ha escluso che
si potesse trattare di regalie, essendo il loro valore chiaramente incongruo
rispetto ai regali abitualmente effettuati in tali occasioni. In ordine a quanto
percepito dalla assicurazione, la motivazione addotta dal tribunale, lungi
dall’insinuare la commissione di altro reato, aveva quale scopo la
neutralizzazione di quanto allegato dall’indagato circa la liceità dei proventi, la
cui dimostrazione, sussistendo la sproporzione di cui aveva dato ampiamente
conto, deve essere fornita, almeno in termini di allegazione, da parte
dell’indagato. In tal modo il Tribunale, non solo ha fornito una sufficiente
motivazione circa la sproporzione tra redditi e possidenze, ma ha testualmente
evidenziato la inconferenza delle allegazioni fornite ritenendole insufficienti ai fini
della dedotta dimostrazione della legittima possidenza e proporzionalità
reddituale. Analogamente è avvenuto con riferimento al possesso della polizza
che il tribunale ha affermato essere sproporzionata al reddito, non avendo in
alcun modo il Tribunale evidenziato la provenienza da reato del valore in
questione e degli altri beni, la cui dimostrazione di accumulo legittimo,
sussistente la sproporzione, doveva essere fornita dal Di Salvo che si è limitato a
confutare genericamente quanto sostenuto dai giudici di merito.
3.3. Assolutamente priva di pregio risulta la dedotta mancanza di
motivazione in ordine alla proporzionalità del sequestro operato rispetto
all’oggetto della contestazione. Ai fini della applicazione del sequestro preventivo
ai sensi dell’art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con

3

ricevuta da scommesse che in maniera parziale venivano confermate dai gestori

modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, è irrilevante il requisito della
“pertinenzialità” dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, non essendo la
confisca, e conseguentemente il sequestro, escluso per il fatto che questi siano
stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta
condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (tra le tante:
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 26965701). In tale ottica il
Tribunale non deve fornire alcuna risposta circa la sproporzione tra il reato
contestato relativo alla sola cessione di 30 grammi di cocaina ed i beni oggetto di

legittimamente conseguiti. Il legislatore utilizza il reato come indice rivelatore di
particolare pericolosità soggettiva ed adotta il modello descrittivo (disponibilità
anche indiretta dei beni, mancata giustificazione della provenienza, sproporzione
di valore con il reddito dichiarato o con i risultati dell’attività economica svolta)
dei presupposti della confiscabilità, in modo del tutto coincidente con quello già
elaborato nel settore della prevenzione patrimoniale, confiscandosi beni che non
derivano necessariamente da “quel reato” oggetto del precedente o contestuale
accertamento (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 dep. 2004, Montella, Rv.
22649201) ma che, in presenza degli indicatori di cui sopra, possono ritenersi
ragionevolmente ricollegati all’azione e al livello di pericolosità, anche
patrimoniale espresso dal soggetto condannato. Il Tribunale ha, inoltre, dato
debito conto di tutti gli elementi legittimanti il sequestro anche con riferimento a
specifici riferimenti alle indagini e segnatamente ad alcune conversazioni
telefoniche in cui il ricorrente richiede al suo interlocutore, che fa espresso
riferimento all’accumulo illecito dei guadagni del Di Salvo, informazioni utili per
evitare controlli in materia di riciclaggio.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 05/12/2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Antonio Costantini

Vi cenzo Ro
p
er
ndo

le4 lo

m( 010

ablazione, quanto in ordine alla sola sproporzione tra i beni posseduti ed i redditi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA