Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6030 del 27/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6030 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MARSILE SAMUELE, nato il 02/10/1947, avverso la sentenza del 22/09/2014 del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per mancanza di
querela;

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza del 22/09/2014, il giudice monocratico del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarava MARSILE Samuele colpevole del reato di
cui all’art. 647 cod. pen. e lo condannava alla pena di C 100,00 di multa.

2. Contro la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso
per cassazione deducendo la violazione degli artt. 336-529 cod. proc. pen. per
non avere il giudice dichiarato la non procedibilità posto che, dalla denuncia
presentata dalla parte offesa, non si evinceva alcuna manifestazione di richiesta
di punizione del colpevole.

Data Udienza: 27/01/2016

3. Il ricorso è fondato.
In punto di diritto, va confermata la costante giurisprudenza di questa Corte
secondo la quale «Ai fini della validità di una querela, non è necessario l’uso di
formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara
manifestazione della volontà della parte offesa di voler perseguire penalmente i
fatti denunciati. L’apprezzamento della volontà di querelarsi o meno costituisce
giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l’interpretazione
di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in

ex plurimis

Cass.

10254/2014 Rv. 258384.
In punto di fatto, va osservato che:
l’imputato fu citato a giudizio per il reato di cui all’art. 647 cod. pen.;
la parte offesa non si è costituita parte civile;
dalla denuncia di furto, non risulta l’intenzione della parte offesa, né
esplicita né implicita, di voler perseguire l’autore dei fatti ivi denunciati: la
denuncia presentata ai Carabinieri, infatti, è costituita da una mera ed asettica
descrizione dei fatti;
dalla motivazione della sentenza impugnata non si evince per quali ragioni il
giudice non si sia posto il problema della mancanza di querela per un reato
procedibile solo per querela.
Alla stregua dei suddetti elementi fattuali, va, pertanto, dichiarata la non
procedibilità e la sentenza annullata senza rinvio

P.Q.M.

ANNULLA
Senza rinvio la sentenza la sentenza impugnata perché l’azione penale non
poteva essere iniziata per mancanza di querela
Così deciso il 27/01/2016

conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica»:

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